Cassazione Penale, Ordinanza n. 12089/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza della Corte di appello di Ancona, confermativa della decisione del Tribunale di Ascoli Piceno, due imputati erano stati ritenuti colpevoli dei reati loro ascritti in rubrica. In cassazione hanno proposto distinti ricorsi lamentando che la Corte territoriale avesse negato la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità sulla base di argomentazioni errate e non conformi alla disciplina vigente dopo il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. In particolare, censuravano la valutazione ostativa fondata sui precedenti penali e sulla pretesa applicazione di un requisito soggettivo non più attuale, sostenendo che la motivazione della Corte d'appello non fosse corretta alla luce della riforma Cartabia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato in modo congruo e non manifestamente illogico il diniego della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, valorizzando la non meritevolezza degli imputati alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., richiamato dall'art. 58 l. n. 689/1981 in tema di scelta delle pene sostitutive. La Corte ha inoltre osservato che, pur essendo non più applicabile per uno degli imputati la preclusione soggettiva relativa alle condanne "più di due volte per reati della stessa indole", ciò non incideva sul decisum, fondato anche e soprattutto sui plurimi precedenti penali, compresi reati in materia di stupefacenti, idonei a escludere la prognosi favorevole circa la prevenzione del rischio di reiterazione. Ai ricorrenti sono state poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Richiamato come riforma Cartabia, rilevante per la disciplina vigente delle pene sostitutive e per l'eliminazione di una specifica preclusione soggettiva non più applicabile.
La Corte osserva che il riferimento alla condanna "più di due volte per reati della stessa indole" è stato eliminato e quindi non era più applicabile al caso di uno degli imputati.
Norma che attribuisce al giudice un potere discrezionale nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive, da esercitarsi alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
Criterio valutativo richiamato per apprezzare la capacità a delinquere e la meritevolezza dell'imputato rispetto alla concessione della pena sostitutiva.
Base del dispositivo di condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di pene sostitutive, il giudice esercita un potere discrezionale che deve essere motivato in relazione ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; tale valutazione è censurabile in cassazione solo se mancante, manifestamente illogica o incoerente.
- La presenza di precedenti penali plurimi, specie se relativi anche a reati della stessa area criminosa, può legittimare il diniego della sostituzione della pena quando induca a ritenere inadeguata la finalità preventiva della sanzione sostitutiva.
- L'eliminazione normativa di una specifica preclusione soggettiva non comporta automaticamente il diritto alla pena sostitutiva, restando comunque necessario il positivo apprezzamento della meritevolezza del condannato alla luce dei parametri legali.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti o della disciplina applicata a una motivazione di merito congrua e non manifestamente illogica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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