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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27177/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che aveva confermato la misura di prevenzione della confisca della quota pari all'80% di immobili e quote societarie intestate alle ricorrenti e alla loro madre deceduta. Le ricorrenti denunciavano violazione degli artt. 19, 20 e 24 del d.lgs. 159/2011 sostenendo che i beni erano stati donati già nel 2011 e che il disponente aveva perso la disponibilità degli stessi per ragioni familiari legittime (non per eludere misure di prevenzione). Contestavano inoltre le valutazioni dei giudici di merito sulla compatibilità delle spese di ristrutturazione con il bilancio familiare e l'aver ritenuto inapplicabile la percentuale di ribasso indicata dal perito, con riduzione dello stimato a 355.796,03 euro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché fondati su censure di merito e vizi di motivazione già valutati in sede di appello; ha richiamato il principio per cui il ricorso per cassazione contro provvedimenti di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge o per assenza/apparenza della motivazione. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato la sproporzione fra fonti di reddito e beni confiscati, anche applicando il ribasso periziario, e che le deduzioni difensive non fossero potenzialmente decisive. Di conseguenza è stata confermata la conferma della confisca e dichiarata l'inammissibilità del ricorso; le ricorrenti sono state condannate alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011 (artt. 19, 20, 24)

    Le norme regolano le misure di prevenzione e la confisca di beni; la Corte ha ritenuto che le deduzioni delle ricorrenti non dimostrassero una violazione di tali norme né l'assenza di presupposti oggettivi e soggettivi della misura, per cui la valutazione di congruità/proporzione dei beni rimane questione di merito insindacabile in cassazione salvo violazione di legge

  • cod. proc. pen. (art. 606, lett. e))

    Tale motivo di impugnazione (vizi di motivazione) non è utilizzabile in cassazione per i provvedimenti di misure di prevenzione se traduce una mera rivalutazione del fatto; è consentito solo quando si tratti di violazione di legge oppure di motivazione assente o meramente apparente

  • cod. proc. pen. (art. 125)

    L'art. 125 consente di trasformare l'assenza o mera apparenza della motivazione in violazione di legge: ciò ricorre solo se il provvedimento omette del tutto di confrontarsi con un elemento prospettato dalla parte e potenzialmente decisivo

  • cod. proc. pen. (art. 616)

    Prevede le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ivi comprese le spese processuali e la possibile condanna alla cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione condannando le ricorrenti

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti di misure di prevenzione è limitato a profili di diritto: non è ammessa la semplice rinnovazione della contestazione dei fatti o della valutazione delle prove già compiuta dal giudice di merito
  • Per rendere ammissibile in cassazione una censura sulla motivazione occorre dimostrare l'assenza totale o la mera apparenza della motivazione, ossia che il giudice non si sia confrontato con un elemento prospettato dalla parte e potenzialmente decisivo
  • Le donazioni e atti traslativi a favore di familiari sono valutati dal giudice in relazione alla natura e al momento dell'atto; per scalfire una confisca basata su sproporzione tra redditi e patrimoni è necessario fornire elementi che escludano formalmente l'intento elusivo e che siano tali da poter mutare l'esito probatorio
  • Contestazioni tecniche di perizia (es. percentuale di ribasso) che implicano diversa valutazione del merito sono in genere inammissibili in cassazione se non accompagnate da una specifica violazione di legge o da omissione motivazionale rilevante
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare, oltre al rigetto, l'addebito delle spese e la condanna alla cassa delle ammende se sussistono profili di colpa nella presentazione del gravame

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