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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32034/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorsi separati avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva confermato la loro condanna per tentato furto aggravato. Il primo ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla propria responsabilità penale; con il secondo e il terzo motivo ha censurato l'applicazione della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il secondo ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, la violazione dell'art. 624 c.p. e vizi di motivazione in ordine all'attribuzione del fatto, e con il secondo motivo la violazione di legge in relazione alla recidiva e al diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che le censure sulla responsabilità prospettassero una ricostruzione alternativa dei fatti, senza una compiuta denuncia di travisamento della prova e mediante enunciati assertivi, quindi non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre giudicato generiche e prive di specificità le doglianze relative a recidiva e attenuanti generiche, rilevando comunque che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo e logico, richiamando i precedenti degli imputati, le modalità della condotta e l'elevata pericolosità manifestata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto non deducibili in sede di legittimità le ricostruzioni alternative del fatto prospettate dai ricorrenti e non specifiche le censure concernenti recidiva e attenuanti generiche. Alla declaratoria di inammissibilità ha fatto seguire la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità delle impugnazioni.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Il reato contestato è il tentato furto aggravato, ma il testo non espone una specifica interpretazione della norma sul tentativo.

  • art. 624 c.p.

    Richiamato in relazione alla censura sull'attribuzione del fatto e alla violazione della disciplina del furto.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva è esaminata come oggetto di censura, ma il testo non indica espressamente l'articolo.

  • art. 133 c.p.

    La Corte ritiene adeguata la motivazione della sentenza impugnata che, nell'esercizio del potere discrezionale sulla pena, ha valorizzato i precedenti, le modalità della condotta e l'elevata pericolosità.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile in sede di legittimità il ricorso che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, si limiti a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti senza formulare una compiuta censura riconducibile ai motivi consentiti e senza effettivamente denunciare il travisamento della prova.
  • I motivi di ricorso per cassazione devono contenere una critica specifica e concreta alla motivazione della decisione impugnata; la contestazione generica della correttezza della decisione, fondata su assunti assertivi, determina l'inammissibilità della censura.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio è adeguata quando individua, anche sinteticamente, gli elementi dell'art. 133 c.p. ritenuti prevalenti, tra cui i precedenti dell'imputato, le modalità della condotta e la pericolosità manifestata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Il giudizio sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche e sull'applicazione della recidiva non può essere validamente censurato mediante doglianze generiche, prive di un'effettiva critica alla motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

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