Cassazione Civile, Ordinanza n. 04939/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano agito in primo grado con querela di falso contro l'avviso di ricevimento di una raccomandata con cui l'Agenzia delle entrate aveva notificato l'atto di appello avverso una sentenza favorevole ai contribuenti in una controversia relativa a un avviso di rettifica e liquidazione concernente una permuta di immobili. Il Tribunale aveva rigettato la querela ritenendo che la firma sull'avviso fosse stata apposta dalla coniuge convivente di uno dei ricorrenti con intento di dissimulazione; la Corte d'appello aveva confermato, valorizzando la consulenza tecnica d'ufficio che aveva ravvisato concordanze grafiche con la firma della stessa persona e ritenendo infondate le censure contro il metodo dell'indagine e irrilevante l'esito di un'altra querela di falso relativa a un diverso avviso di ricevimento. Nel ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto: apparenza della motivazione per adesione acritica alla sentenza di primo grado; violazione dell'art. 116 c.p.c. per asseriti errori metodologici della c.t.u.; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi per non avere la Corte considerato le differenze tra la firma contestata e quella autografa della soggetto indicato; ulteriore apparenza della motivazione per mancato esame analitico dei rilievi sull'elaborato peritale; falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere ritenuto irrilevante la decisione favorevole resa in un altro giudizio di querela di falso relativo a un diverso avviso di ricevimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile anche la costituzione dell'Agenzia delle entrate, perché avvenuta senza controricorso ma con atto finalizzato solo alla discussione orale. Nel merito dei motivi, la Corte ha osservato che la sentenza d'appello era sorretta da motivazione ampia e non meramente adesiva, avendo esaminato le critiche dei ricorrenti e confutato le doglianze sulla consulenza tecnica e sulla rilevanza della decisione resa in altro procedimento. Ha quindi ribadito che la censura ex art. 116 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e che la violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o al di fuori dei poteri officiosi, non quando scelga tra prove contrapposte. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per l'irrituale costituzione dell'intimata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio motivazionale è scrutinabile solo nei ristretti limiti oggi consentiti dalla norma, non per sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove.
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai casi consentiti, non quando attribuisce diversa forza persuasiva a prove ritualmente acquisite.
La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale non previsto o disapplica la regola legale di valutazione; non basta contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento probatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione per relationem della sentenza d'appello è legittima se il giudice del gravame esamina le censure e rende percepibile un percorso argomentativo autonomo o comunque coerente con la decisione di primo grado.
- In cassazione non è consentito trasformare la doglianza sulla valutazione delle prove in una richiesta di riesame del merito; il controllo di legittimità riguarda la correttezza giuridica e la tenuta logico-formale della motivazione nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. presuppone l'uso di prove estranee al processo o acquisite fuori dai casi consentiti, mentre la preferenza accordata dal giudice ad alcune risultanze probatorie rispetto ad altre attiene al merito.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. sussiste solo quando il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello stabilito dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di una regola legale di prova; non basta contestare l'esito dell'apprezzamento.
- La rilevanza di una decisione resa in altro giudizio dipende dall'oggetto e dai fatti ivi accertati: un esito favorevole in una querela di falso relativa a un diverso documento non è automaticamente decisivo in una controversia riguardante un avviso di ricevimento differente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04805/2024 del 23/02/2024
- ordinanza_civile · 23 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04807/2024 del 23/02/2024
- ordinanza_civile · 23 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04808/2024 del 23/02/2024
- ordinanza_civile · 23 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04810/2024 del 23/02/2024
- ordinanza_civile · 23 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04813/2024 del 23/02/2024
- ordinanza_civile · 23 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04814/2024 del 23/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →