Cassazione Penale, Ordinanza n. 01979/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione con specifico riferimento al trattamento sanzionatorio: contestava la mancata disapplicazione della recidiva oppure, in subordine, la mancata prevalenza o subvalenza di essa rispetto alle circostanze attenuanti generiche. La censura non indicava, tuttavia, elementi concreti idonei a dimostrare l'illogicità o l'irragionevolezza della valutazione compiuta dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità del motivo. Ha rilevato che la doglianza si risolveva in una mera opinione dissenziente rispetto alla valutazione del giudice di merito sul bilanciamento tra recidiva e attenuanti generiche, senza la specifica indicazione di elementi tali da rendere irragionevole la motivazione della Corte territoriale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
indica il delitto per il quale la condanna era stata confermata in appello
art. 133 c.p.
richiamato quale parametro del giudizio di fatto del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio
art. 81 c.p.
Corte cost. n. 186/2000
richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende segue l'inammissibilità salvo assenza di colpa del ricorrente
Massime di principio
- In tema di trattamento sanzionatorio, la valutazione compiuta dal giudice di merito sul bilanciamento tra recidiva e circostanze attenuanti costituisce un apprezzamento di fatto censurabile in cassazione solo nei limiti dell'illogicità manifesta, della contraddittorietà o della totale mancanza di motivazione.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a contrapporre una diversa opinione alla motivazione della sentenza impugnata senza indicare specifici elementi di fatto o di diritto idonei a dimostrare l'irragionevolezza della decisione.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando il giudice di merito dia conto, anche mediante richiamo, degli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuti prevalenti nella determinazione della pena.
- All'inammissibilità del ricorso consegue, in difetto di assenza di colpa del ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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