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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32415/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso una sentenza della Corte di appello. Dal testo emerge che il procedimento riguardava una condanna per ricettazione. Il ricorrente aveva censurato, tra l'altro, la prova dell'elemento soggettivo del reato e la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici e indeterminati, perché non indicavano gli elementi posti a fondamento delle censure e non si confrontavano effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre rilevato che la decisione di appello aveva correttamente desunto l'elemento soggettivo della ricettazione anche dall'omessa o inattendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, e aveva correttamente affermato che la responsabilità per ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale né del reato presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato. Quanto alle dichiarazioni della persona offesa, la Corte ha ritenuto che la loro valutazione costituisse una questione di fatto non rivalutabile in sede di legittimità, in assenza di manifeste contraddizioni. La memoria difensiva depositata il 28 maggio 2026 non è stata ritenuta idonea a superare tali rilievi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e indeterminatezza dei motivi, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di appello sia in ordine alla prova dell'elemento soggettivo della ricettazione, desumibile anche dall'omessa o inattendibile indicazione della provenienza del bene, sia in ordine alla non necessità di un previo accertamento giudiziale del reato presupposto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

    Il motivo di impugnazione deve essere specifico e indicare gli elementi posti a fondamento delle censure; la genericità impedisce al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi e di esercitare il sindacato.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso, quando manca una correlazione necessaria tra la motivazione della decisione impugnata e le censure formulate.

  • art. 648 c.p.

    La prova dell'elemento soggettivo della ricettazione può essere desunta anche dall'omessa o inattendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, quale circostanza compatibile con la volontà di occultamento e con l'acquisto in mala fede.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non individua specificamente gli elementi posti a fondamento della censura e non instaura un effettivo confronto con le argomentazioni della decisione impugnata.
  • La critica meramente apparente, che non indica specifici vizi della motivazione e non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, non assolve la funzione propria del ricorso per cassazione.
  • Nella ricettazione, l'elemento soggettivo può essere desunto anche dall'omessa o inattendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, trattandosi di circostanza idonea a evidenziare una volontà di occultamento compatibile con l'acquisto in mala fede.
  • Per affermare la responsabilità per ricettazione non è necessario che sia stato giudizialmente accertato il reato presupposto, che ne siano stati individuati gli autori o che sia stata determinata l'esatta tipologia del reato, potendo il giudice desumerne l'esistenza dagli elementi disponibili.
  • La valutazione delle dichiarazioni della persona offesa costituisce questione di fatto non rivalutabile in sede di legittimità, salvo il riscontro di manifeste contraddizioni nella motivazione.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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