Cassazione Civile, Ordinanza n. 36146/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta a ottenere il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto. Il giudice d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato la domanda ritenendo che il diritto fosse prescritto, assumendo come dies a quo, al più tardi, la data del pensionamento, considerata ultimo momento utile per il perfezionamento del diritto ai benefici contributivi. In cassazione il ricorrente ha proposto sei motivi: 1) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per motivazione apparente, contestando l'assunto secondo cui la prescrizione decorrerebbe dal pensionamento; 2) violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. e omessa motivazione, per non avere la Corte considerato che la consapevolezza dell'esposizione sarebbe maturata solo dopo il pensionamento, all'esito delle perizie disposte nel giudizio; 3) violazione dell'art. 2934 c.c., sostenendo l'imprescrittibilità del diritto alla prestazione; 4) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per l'uso di una presunzione ritenuta non grave, precisa e concordante, poiché basata sul solo pensionamento; 5) violazione dell'art. 2935 c.c. per avere collegato l'inerzia e la possibilità di agire al solo pensionamento; 6) violazione degli artt. 111 Cost. e 132, n. 4, c.p.c. e omessa pronuncia, deducendo che l'appello dell'INPS si fondava su fatti notori relativi a un diverso stabilimento industriale rispetto a quello in cui il lavoratore aveva prestato servizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo consolidato l'orientamento secondo cui, ai fini della decorrenza della prescrizione del beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, non rileva la cessazione dell'esposizione né il pensionamento, ma il momento in cui il lavoratore abbia avuto, o potuto avere, consapevolezza dell'esposizione. Poiché la sentenza impugnata aveva ancorato la decorrenza della prescrizione al pensionamento senza accertare quando tale consapevolezza fosse maturata, la decisione è stata cassata in relazione al motivo accolto. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Potenza, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base procedurale per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata
invocato dal ricorrente per denunciare la pretesa motivazione apparente e l'omessa motivazione
invocato per censurare l'insufficienza della motivazione
art. 111 Cost.
richiamato per dedurre il vizio di motivazione e l'omessa pronuncia
invocato per sostenere, in modo poi non esaminato per assorbimento, l'imprescrittibilità del diritto alla prestazione
richiamato per contestare l'uso delle presunzioni nella ricostruzione della consapevolezza dell'esposizione
richiamato per contestare la gravità, precisione e concordanza degli indizi posti a base della decisione
richiamato per affermare che la prescrizione decorre solo da quando il diritto può essere fatto valere, ossia dalla consapevolezza dell'esposizione
richiamato per denunciare omessa motivazione e omessa pronuncia
Massime di principio
- Ai fini della prescrizione del diritto al beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, il dies a quo non coincide con la cessazione dell'esposizione né con il pensionamento, ma con il momento in cui il lavoratore abbia acquisito, o potuto acquisire con l'ordinaria diligenza, consapevolezza dell'esposizione.
- La decorrenza della prescrizione va accertata in concreto, con motivazione specifica, e non può essere desunta automaticamente da un dato formale come la data di pensionamento.
- Quando la decisione di merito omette di individuare il momento di effettiva o potenziale consapevolezza dell'esposizione, la motivazione è censurabile in cassazione e la sentenza va cassata con rinvio per il relativo accertamento.
- Le questioni ulteriori dedotte con il ricorso restano assorbite quando l'accoglimento di un motivo è sufficiente a determinare la cassazione della sentenza impugnata.
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