Cassazione Penale, Ordinanza n. 04210/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per truffa. Nel ricorso ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità per il reato di truffa, sostenendo l'erroneità della ricostruzione dei fatti; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 3) vizio di motivazione sulla pena irrogata; 4) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 5) mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che i primi, secondi, quarti e quinti motivi erano in sostanza reiterativi delle doglianze già respinte in appello e quindi non specifici; il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito se sorretta da congrua motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre valorizzato che la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente sia sulla configurabilità della truffa contrattuale sia sul diniego della particolare tenuità del fatto, delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale, richiamando gravità del fatto, modalità della condotta, entità del danno, intensità del dolo e precedenti penali.
Norme richiamate
La condotta di messa in vendita di un bene su sito internet, seguita dalla mancata consegna dopo il pagamento e sorretta da falsa presentazione come alienante con finalità di profitto ingiusto, integra la truffa contrattuale.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso, desumibile dall'assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, comporta l'inammissibilità.
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle peculiarità della fattispecie, considerando condotta, danno e colpevolezza alla luce dei parametri dell'art. 133, primo comma, c.p.
È il parametro di riferimento per la valutazione della gravità del fatto, dell'intensità del dolo e dell'entità del danno ai fini della particolare tenuità e della commisurazione della pena.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata in modo coerente con i criteri legali e adeguatamente motivata.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- La truffa contrattuale può configurarsi quando l'agente pone in vendita un bene su internet presentandosi falsamente come venditore, incassa il prezzo e omette la consegna con l'originario proposito di conseguire un profitto ingiusto.
- La valutazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere globale e richiede il bilanciamento di condotta, danno e colpevolezza secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato se il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover confutare analiticamente ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa.
- La determinazione della pena e la concessione della sospensione condizionale rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per manifesta illogicità o difetto di motivazione, non per una diversa valutazione del merito.
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