Cassazione Penale, Sentenza n. 00383/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra due sentenze (21/02/2019 e 24/03/2022) e aveva determinato la pena unica complessiva. Primo motivo: contestazione del travisamento della prova e della motivazione in relazione al dato temporale ritenuto decisivo per il riconoscimento della continuazione; la Corte distrettuale avrebbe interpretato erroneamente le date di consumazione dei reati ritenendo che quelli del 24/03/2022 fossero commessi tra il 21/12/2010 e il 31/12/2020, mentre in realtà erano commessi tra il 21/12/2020 e il 31/12/2020, eliminando così la sovrapposizione temporale. Secondo motivo: illegittimità dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale (art. 130 c.p.p.), perché la correzione non si limitava a un mero errore materiale ma ha operato una vera e propria riformulazione valutativa della pena unica e dell'individuazione del reato più grave, senza motivazione e oltre i limiti dell'intervento previsto dall'art. 130 c.p.p.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto fondato il censimento del Procuratore generale: il provvedimento impugnato ha utilizzato un dato temporale erroneo, tale da compromettere la coerenza logica e la motivazione del riconoscimento della continuazione; perciò l'ordinanza del 28 aprile 2025 (depositata il 23/07/2025) è stata annullata. Sul secondo motivo ha dichiarato fondata la censura relativa all'ordinanza di correzione del 4 giugno 2025 (depositata il 25/07/2025): la correzione aveva contenuto valutativo autonomo e discrezionale (ridefinizione della pena base e della pena per un reato satellite), non rientrando nei limiti dell'art. 130 c.p.p., e perciò è stata annullata senza rinvio.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Norma sulla determinazione della pena per il reato continuato: la Corte ha valutato che la valutazione della continuazione e della determinazione della pena unica richiede corretta ricostruzione dei fatti e dei tempi; l'erronea ricostruzione temporale compromette l'applicazione di questa norma
Norma che regola l'esecuzione delle sentenze e i provvedimenti in sede esecutiva, incluso il riconoscimento della continuazione in esecuzione; la Corte ha richiamato che la decisione esecutiva deve essere fondata su elementi probatori corretti
Disciplina della correzione degli errori materiali: la Corte ha ribadito che l'art. 130 c.p.p. consente solo interventi meccanici e privi di significativo contenuto discrezionale per armonizzare la forma con il contenuto reale della decisione; non può essere usato per modifiche valutative della pena o per innovare la decisione
art. 187 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Richiamata in relazione all'individuazione della violazione piu grave nell'ambito dell'esecuzione e della quantificazione dell'aumento per continuazione; la Corte ha osservato che tale individuazione incide su elementi essenziali che non sono materia di mera correzione materiale
Principi per la determinazione della pena (criteri e valutazioni): la Corte ha rilevato che la rettifica operata implicava valutazioni di merito e criteri di graduazione della pena che non sono sanabili con la procedura di correzione dell'errore materiale
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede una ricostruzione temporale esatta: errori nella datazione dei reati che incidono sulla sovrapposizione temporale possono determinare l'annullamento del provvedimento che ha riconosciuto la continuazione
- La procedura di correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p. è limitata a errori formali o meccanici e non può essere utilizzata per modifiche che implicano valutazioni di merito o nuove determinazioni della pena
- Se la correzione modifica l'individuazione del reato più grave o la quantificazione dell'aumento per continuazione, occorre un provvedimento motivato in cui siano esercitati i poteri discrezionali del giudice, non una semplice correzione materiale
- Un vizio motivazionale che si fonda su un dato decisivo inesatto (es. date dei fatti) compromette la coerenza logica dell'ordinanza ed è motivo di annullamento in Cassazione
- Quando si riscontrano errori sostanziali in un provvedimento esecutivo (riconoscimento della continuazione o determina zione della pena), il rimedio corretto è l'impugnazione ordinaria e, se necessario, il rinvio per nuovo esame, non la rettifica tramite art. 130 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00271/2026 del 07/01/2026
- Sentenza penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00272/2026 del 07/01/2026
- Sentenza penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00273/2026 del 07/01/2026
- Sentenza penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00274/2026 del 07/01/2026
- Sentenza penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00277/2026 del 07/01/2026
- Sentenza penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00278/2026 del 07/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →