Cassazione Penale, Sentenza n. 10063/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva riconosciuto la continuazione e determinato la pena complessiva partendo da una "pena virtuale" (anni 30) indicata prima della riduzione per il rito abbreviato, aggiungendo gli aumenti per i reati satellite, applicando poi il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. e successivamente operando la riduzione di un terzo. Il ricorso deduceva la violazione di legge in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza, in sede esecutiva la pena base deve corrispondere alla pena concretamente inflitta dal giudice di cognizione (cioè già comprensiva della riduzione per il rito abbreviato) e tale riduzione deve essere considerata prima del calcolo degli aumenti e dell'operatività del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Bari per un nuovo giudizio. La Corte ha precisato il principio di diritto: in sede esecutiva, ai fini della determinazione della pena per reato continuato, il giudice dell'esecuzione deve prendere a riferimento la pena concretamente inflitta in sede di cognizione (quindi già ridotta per il rito abbreviato) come pena base ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., applicare gli aumenti per i reati satellite su tale base e considerare il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. eventualmente solo in relazione alla pena complessiva così determinata.
Norme richiamate
Criterio moderatore che limita la pena della reclusione a massimo trenta anni; la Corte precisa che in sede esecutiva tale criterio opera eventualmante sulla pena complessiva dopo che la pena base è stata individuata tenendo conto della riduzione per il rito abbreviato
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Stabilisce le regole per l'individuazione della pena base in sede esecutiva; la Corte interpreta che la pena base deve corrispondere alla pena concretamente inflitta dal giudice di cognizione (ossia già comprensiva della riduzione per il rito abbreviato)
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla determinazione dell'entità della pena in presenza di più reati; la questione principale però è l'ordine e il criterio di applicazione della riduzione per il rito abbreviato e del cumulo moderatore, non una diversa interpretazione sostanziale dell'art. 81
art. 661 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso come norma procedurale rilevante per la fase esecutiva; la decisione insiste sulla corretta individuazione della pena base in esecuzione secondo le disposizioni di rango procedurale
Riferimento alle norme sul concorso di reati e di pene; la Corte distingue l'applicazione di queste norme nella fase di cognizione (dove la riduzione per abbreviato si applica dopo il cumulo) rispetto alla fase esecutiva (dove la riduzione per abbreviato rileva già nella determinazione della pena base)
Massime di principio
- In sede esecutiva la pena base va individuata con riferimento alla pena concretamente inflitta in cognizione; se il giudice di cognizione ha applicato la riduzione per il rito abbreviato, quella pena "già ridotta" è la base da cui partire.
- Per la determinazione della pena per reato continuato in esecuzione: 1) prendere la pena base concretamente inflitta (già comprensiva della riduzione per abbreviato); 2) calcolare gli aumenti per i reati satellite su tale base; 3) applicare, se del caso, il criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. alla pena complessiva risultante.
- Non è corretto in sede esecutiva partire da una "pena virtuale" non ridotta e successivamente applicare la riduzione per il rito abbreviato: ciò conduce a un doppio errore di sequenza e sovrastima della pena.
- La regola operativa cambia rispetto al giudizio di cognizione: nel giudizio di merito la riduzione per abbreviato si applica dopo le regole sul cumulo; in esecuzione, invece, la riduzione incide già nella determinazione della pena base.
- In presenza di dubbi o di calcoli complessi sulla continuazione e sulle riduzioni occorre ispirarsi alla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite e pronunce rilevanti) e, se necessario, rimettere la questione al giudice superiore per chiarimenti e rinvio.
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