Cassazione Civile, Ordinanza n. 28520/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Milano per motivazione apparente/contraddittoria e ha rinviato la causa alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia trae origine dal recupero, da parte di una società postale, di somme già liquidate a titolo di danno erariale nei confronti di un proprio ex dipendente, poi deceduto. In precedenza il dante causa era stato condannato dalla Corte dei conti al pagamento di due distinte poste di danno; dopo alcune trattenute operate su TFR e ratei pensionistici, la società aveva imputato le somme recuperate agli interessi legali sul debito ritenuto più oneroso e non trasmissibile agli eredi. Successivamente, alla morte del debitore, la società aveva intimato precetto agli eredi per il residuo. L'erede aveva proposto opposizione all'esecuzione, sostenendo che una parte rilevante del debito non fosse trasmissibile mortis causa; in un primo giudizio era stato accertato con giudicato che una delle poste era personale e non trasmissibile, mentre l'altra era trasmissibile. Dopo un nuovo precetto, una nuova opposizione era stata rigettata in primo grado ma accolta in appello. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1193 e 1194 c.c., assumendo che, mancando una imputazione contestuale al pagamento, le somme versate dal debitore dovevano essere imputate secondo i criteri legali agli interessi del debito più oneroso; 2) omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione, sostenendo che i pagamenti non volontari avrebbero dovuto essere scomputati dalla sorte capitale complessivamente indicata nel titolo. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi sotto il profilo del difetto di motivazione, rilevando che la sentenza d'appello era intrinsecamente contraddittoria: da un lato affermava che il pagamento era stato imputato agli interessi del debito più oneroso e non trasmissibile, dall'altro che lo stesso importo dovesse essere considerato ai fini del debito meno oneroso e trasmissibile. Tale contraddizione impediva di comprendere la ratio decidendi, sia sull'imputazione del pagamento sia sull'interpretazione del giudicato esterno.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
la censura è stata ricondotta al vizio di motivazione, ma la Corte ha valorizzato il difetto di intelligibilità della motivazione d'appello.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
la doglianza è stata letta, nella sostanza, come denuncia di motivazione apparente e di impossibilità di cogliere la ratio decidendi.
richiamato quale norma sui criteri di imputazione del pagamento quando il debitore non effettui una imputazione contestuale.
richiamato quale norma sull'imputazione del pagamento agli interessi e poi al capitale, secondo i criteri legali applicabili.
indicano il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi cassabile, quando contiene affermazioni tra loro incompatibili che non consentono di individuare con certezza la ragione della decisione.
- Quando si controverte sull'imputazione di un pagamento, il giudice deve spiegare in modo coerente se e come l'importo sia stato imputato a interessi o capitale, soprattutto in presenza di criteri legali di imputazione e di un giudicato esterno rilevante.
- Se il giudice d'appello richiama un precedente giudicato per sostenere conclusioni opposte sulla medesima somma, la decisione è viziata ove non sia chiarito quale sia l'effettivo criterio di applicazione del giudicato e del pagamento.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione richiede che la sentenza renda percepibile l'itinerario logico-giuridico seguito dal giudice di merito; in mancanza, la cassazione con rinvio è la conseguenza appropriata.
Come è indicizzato
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