Cassazione Penale, Sentenza n. 36105/2026 del 14/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato era stato condannato per l’indebito utilizzo di una carta di credito proveniente da furto in abitazione, usata il 31 luglio 2020 a Novara per pagare tre consumazioni presso un bar, per un importo indicato nella sentenza come complessivamente pari a euro 67,20; la motivazione della Corte di cassazione menziona poi un danno di euro 67,02. Il fatto era stato qualificato ai sensi dell’art. 493-ter c.p., con assorbimento del reato di ricettazione ex art. 648 c.p. La pena applicata era di un anno di reclusione ed euro 310 di multa, con attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. Dopo un precedente annullamento, la Corte di appello di Torino, con sentenza del 12 marzo 2026 emessa in sede di rinvio, aveva negato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Con unico motivo, l’imputato ha dedotto l’erronea applicazione dell’art. 131-bis c.p. e il vizio di motivazione: ha sostenuto che la disposizione non preclude la considerazione della condotta successiva al reato per il solo fatto che sia intervenuta dopo la citazione in giudizio; che il versamento di euro 100, accettato dalla persona offesa, non poteva essere svalutato come meramente simbolico; e che la Corte territoriale aveva attribuito peso eccessivo ai precedenti penali nel negare la particolare tenuità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto erronea la motivazione della Corte di appello nella parte in cui aveva svalutato il risarcimento di euro 100 per il suo carattere asseritamente simbolico e tardivo, nonché per la sua asserita finalità strumentale: la condotta riparatoria successiva al reato è valutabile ai sensi dell’art. 131-bis c.p., anche se il risarcimento è non integrale e successivo alla convocazione nel giudizio, e va apprezzata nel giudizio complessivo sull’offesa, senza essere subordinata ai requisiti dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, c.p. La censura non ha però comportato l’annullamento, poiché la decisione aveva autonomamente fondato il diniego sulla condizione ostativa dell’abitualità. I numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, la recidiva reiterata specifica infraquinquennale e le ulteriori condanne per fatti anteriori al reato in esame, tra cui furto in abitazione e truffa, giustificavano l’esclusione della particolare tenuità. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La condotta susseguente al reato acquista rilievo, nella disciplina dell'art. 131- bis cod. pen., non come esclusivo e autosufficiente indice-requisito di tenuità dell'offesa, bensì come ulteriore criterio, accanto a tutti quelli contemplati dall'art. 133, comma primo, cod. pen. (ossia la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione; la gravità del danno o del pericolo; l'intensità del dolo o della colpa): elementi tutti che, nell'ambito di un giudizio complessivo e unitario, il giudice è chiamato a valutare per apprezzare il grado dell'offesa.
La condotta successiva al reato, incluse le iniziative riparatorie, concorre alla valutazione complessiva e unitaria della tenuità dell’offesa, ma non può da sola rendere tenue un’offesa che non lo fosse al momento del fatto.
La condotta susseguente al reato acquista rilievo, nella disciplina dell'art. 131- bis cod. pen., non come esclusivo e autosufficiente indice-requisito di tenuità dell'offesa, bensì come ulteriore criterio, accanto a tutti quelli contemplati dall'art. 133, comma primo, cod. pen. (ossia la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione; la gravità del danno o del pericolo; l'intensità del dolo o della colpa): elementi tutti che, nell'ambito di un giudizio complessivo e unitario, il giudice è chiamato a valutare per apprezzare il grado dell'offesa.
I parametri dell’art. 133, comma 1, c.p. concorrono, insieme alla condotta susseguente al reato, a un giudizio complessivo sul grado dell’offesa.
Il giudice di merito, ai fini dell'accertamento della particolare tenuità del fatto, rimessa, come si è detto, a valutazioni ampiamente discrezionali alla stregua degli indicatori di cui all'art. 133 cod. pen., è tenuto a verificare, in via preliminare, la particolare tenuità dell'offesa e che il comportamento non risulti abituale, nozione, questa, precisata sia dal comma terzo dell'art. 131-bis, cod. pen. che dalla giurisprudenza di legittimità.
La verifica dell’abitualità del comportamento costituisce un passaggio preliminare e autonomo rispetto alla valutazione della particolare tenuità dell’offesa; vanno considerati i comportamenti risultanti dagli atti.
La Seconda Sezione penale di questa Corte aveva rilevato, per quanto di interesse in questa sede, che la Corte territoriale non aveva valutato il comportamento post delictum dell'imputato, ovvero il risarcimento tardivo, elemento, questo, divenuto rilevante con l'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2022, n. 199, applicabile, retroattivamente, ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen., in quanto norma "sostanziale di favore", al caso in esame anche se sopravvenuta rispetto alla consumazione del reato per cui si procede, risalente al 31 luglio 2020.
La disciplina sostanziale più favorevole che attribuisce rilievo alla condotta successiva al reato si applica retroattivamente ai fatti anteriori, secondo l’art. 2, comma 4, c.p.
Il giudice di merito, ai fini dell'accertamento della particolare tenuità del fatto, rimessa, come si è detto, a valutazioni ampiamente discrezionali alla stregua degli indicatori di cui all'art. 133 cod. pen., è tenuto a verificare, in via preliminare, la particolare tenuità dell'offesa e che il comportamento non risulti abituale, nozione, questa, precisata sia dal comma terzo dell'art. 131-bis, cod. pen. che dalla giurisprudenza di legittimità.
La sentenza ricomprende il reato di cui all’art. 493-ter c.p. nel genus dei reati contro il patrimonio ai fini della valutazione dell’abitualità rilevante ai sensi dell’art. 131-bis c.p.
La genericità della previsione della disposizione di cui all'art. 131- bis cod. pen., che richiama il comportamento susseguente al reato, non consente di valutare, per escluderne tout court la rilevanza, le eventuali condotte risarcitorie intraprese dall'imputato secondo i parametri di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., ai quali ha fatto evidente riferimento la sentenza impugnata.
I requisiti dell’attenuante del risarcimento del danno prevista dall’art. 62, n. 6, c.p. non possono essere usati per escludere in via automatica la rilevanza della condotta riparatoria nella valutazione ex art. 131-bis c.p.
Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen. modificato dall'art. 11, comma 3, d.l. n. 29 del 6 giugno 2024, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 120 del 8 agosto 2024 n. 120.
Il ricorso è stato trattato con procedura scritta secondo la disciplina processuale richiamata.
Massime di principio
- Ai fini dell’art. 131-bis c.p., la condotta susseguente al reato, comprese le restituzioni e il risarcimento anche non integrale, può essere valutata quale elemento ulteriore nel giudizio complessivo sull’entità dell’offesa. Non è necessario che ricorrano i requisiti dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, c.p. perché la condotta riparatoria abbia rilievo.
- La condotta post delictum non costituisce un indice autonomo e autosufficiente di particolare tenuità e non può rendere tenue un’offesa che non lo fosse al momento del fatto; deve essere ponderata insieme ai parametri dell’art. 133, comma 1, c.p.
- Nel valutare la particolare tenuità, il giudice deve verificare preliminarmente che il comportamento non sia abituale e può considerare tutti i comportamenti risultanti dagli atti, inclusi i precedenti penali e le condanne per fatti anteriori, anche se intervenute successivamente al reato oggetto del giudizio.
- La disciplina più favorevole che attribuisce rilievo alla condotta successiva al reato si applica retroattivamente ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, ai sensi dell’art. 2, comma 4, c.p.
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