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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20615/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 4/7/2022 con tre censure: (1) violazione di legge e vizio di motivazione (art.78 c.p.) per non aver spiegato perché le frazioni detentive presofferte non fossero comprese nel provvedimento di cumulo del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli del 7/10/2020; (2) violazione di legge e vizio di motivazione (art.78 c.p.) per non aver attribuito i periodi di detenzione presofferta alla pena dell'ergastolo indicata nel decreto di unificazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo il 15/4/2021; (3) violazione di legge e vizio di motivazione (art.81 c.p. e art.533 c.p.p.) per non aver dato conto delle singole frazioni sanzionatorie relative ai reati satellite giudicati con sentenza irrevocabile del 16/7/2008.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità del gravame, poiché il ricorrente non ha prodotto elementi utili al sindacato sulla decisione di cumulo del 7/10/2020; il Tribunale di Bergamo aveva comunque valutato e richiamato espressamente quel provvedimento quantificando le frazioni detentive (nove anni, quattro mesi e tredici giorni). Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: il decreto della Procura di Bergamo del 15/4/2021 è successivo e legittimato dal cumulo del 7/10/2020 e i cumuli parziali precedenti non risultano elisi dalla condanna all'ergastolo. Il terzo motivo è infondato perché, in sede di esecuzione, non si può rideterminare aumenti di pena per reati satellite che non erano stati applicati in sede di cognizione (la pena era stata ridotta in appello senza aumenti per i satellite). La Corte ha confermato il rigetto del ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 78 cod. pen.

    Riferito alla determinazione delle pene concorrenti e al computo delle frazioni detentive: la Corte ha ritenuto che il Tribunale di Bergamo abbia correttamente considerato il provvedimento di cumulo del 7/10/2020 nel calcolo delle frazioni presofferte e che la censura del ricorrente mancasse di specificità.

  • art. 81 cod. pen.

    Riferito alla continuazione e alla determinazione degli aumenti di pena: la Corte ha affermato che l'esecuzione non può procedere a valutazioni dosimetriche di aumenti non già determinate nella fase di cognizione.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti del sindacato del giudice dell'esecuzione sulle decisioni di merito irrevocabili e alla necessità che l'esecuzione rispetti gli accertamenti stabiliti in sede di cognizione.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 12788 del 24/01/2023)

    «In tema di continuazione, il giudice dell'esecuzione non può escludere l'unicità del disegno criminoso già ritenuta dal giudice della cognizione, né può fondare il proprio giudizio su circostanze di fatto contrarie agli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili»

    Il principio è stato applicato per escludere la possibilità per il giudice dell'esecuzione di rimettere in discussione valutazioni già compiute e irrevocabilmente accertate in sede di giudizio.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione deve attenersi agli accertamenti di fatto e di diritto già compiuti in sede di cognizione: non può rivedere o fondare decisioni su circostanze contrarie a sentenze irrevocabili.
  • Le impugnazioni in Cassazione devono rispettare il principio di specificità: va indicato con precisione l'atto/elemento censurato e fornite le ragioni concrete per il sindacato di legittimità; censure generiche o prive di documentazione sono inammissibili.
  • Nel computo delle pene concorrenti il giudice dell'esecuzione tiene conto dei provvedimenti di cumulo/unificazione validi e antecedenti: la sequenza temporale e la legittimità dei provvedimenti di cumulo influiscono sulla destinazione delle frazioni detentive.
  • I provvedimenti di unificazione/cumulo successivi possono essere legittimati dai precedenti provvedimenti di cumulo e non automaticamente elidono cumuli parziali anteriori salvo chiara statuizione normativa o interpretativa che disponga altrimenti.
  • Gli aumenti di pena per reati 'satellite' o circostanze aggravanti devono risultare applicati nella fase di cognizione per poter essere poi valutati in sede esecutiva; se in appello la pena è stata ridotta senza applicazione di aumenti, il giudice dell'esecuzione non può introdurre tali aumenti.
  • Quando si contesta il computo delle detenzioni presofferte, è essenziale allegare e specificare i provvedimenti (decreti di cumulo/unificazione, sentenze) e le frazioni temporali contestate per consentire il controllo giurisdizionale.

Testo integrale

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