Cassazione Civile, Ordinanza n. 20104/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (richiedenti equa riparazione)
La controversia
Tre soggetti avevano proposto domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 per l'irragionevole durata di un precedente giudizio civile. In fase monitoria la Corte d'appello aveva liquidato l'indennizzo entro i limiti del valore della causa/del diritto accertato nel giudizio presupposto, senza aggiungere gli interessi legali maturati in quel giudizio. In opposizione i richiedenti sostenevano che, ai fini del limite di cui all'art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001, dovessero considerarsi anche gli interessi legali maturati, e la Corte d'appello accolse l'opposizione ma compensò integralmente le spese, ritenendo che il conteggio degli interessi fosse stato prodotto solo in quella fase e potesse essere allegato già nella fase monitoria. Con unico motivo di ricorso per cassazione i richiedenti denunciarono la violazione dell'art. 92 c.p.c., contestando la compensazione delle spese della fase di opposizione: secondo loro, l'allegazione analitica del conteggio degli interessi non era necessaria, poiché il consigliere designato avrebbe potuto attivare i poteri istruttori previsti per la fase monitoria. Il Ministero resistette con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ingiustificata la compensazione delle spese del giudizio di opposizione, perché nella fase monitoria il consigliere designato, ove la domanda fosse stata ritenuta insufficientemente giustificata, avrebbe dovuto invitare il ricorrente a fornire prova ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. n. 89/2001 e degli artt. 640, commi 1 e 2, c.p.c.; inoltre gli interessi legali sono stabiliti dalla legge e non richiedevano una specifica allegazione tale da integrare gravi ed eccezionali ragioni per derogare alla soccombenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c., condannando il Ministero a rifondere le spese del procedimento di equa riparazione ai ricorrenti, liquidate in euro 1.198,50 oltre accessori, nonché le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori. È stata inoltre esclusa la maggiorazione del 30% per l'assistenza di più parti da parte del medesimo difensore, per mancanza di specifiche difficoltà e in considerazione dell'omogeneità delle posizioni.
Norme richiamate
norma richiamata quale fondamento del diritto all'equa riparazione per durata irragionevole del processo
art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001
"la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice"
il limite massimo dell'indennizzo va rapportato anche al valore del diritto accertato nel giudizio presupposto, nel quale rientrano gli interessi legali maturati secondo la prospettazione accolta dalla Corte
art. 3, comma 4, L. n. 89/2001
"si applicano i primi due commi dell'articolo 640 del codice di procedura civile"
nella fase monitoria il consigliere designato può invitare il ricorrente a provvedere alla prova se la domanda è insufficientemente giustificata
norma richiamata quale base dell'opposizione al decreto di liquidazione emesso nella fase monitoria
consente al giudice monitorio di sollecitare l'integrazione probatoria prima di negare il provvedimento richiesto
la compensazione delle spese è ammissibile solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni; nel caso concreto tali ragioni non sussistevano
la Corte, cassando la decisione impugnata, ha potuto decidere direttamente nel merito perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto
art. 111 Cost.
è richiamato come fondamento del principio di economia processuale e ragionevole durata, che consente di evitare il rinvio quando la causa è decisa direttamente in cassazione
d.m. n. 55/2014, tabella n. 12
utilizzato per la liquidazione dei compensi professionali nella fase di opposizione e nel giudizio di legittimità
art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014
la maggiorazione del 30% per assistenza di più soggetti con la stessa posizione processuale non va automatica e richiede specifica motivazione, potendo essere esclusa quando non vi siano speciali difficoltà
Massime di principio
- Nel procedimento per l'equa riparazione, la fase monitoria è strutturata in modo da consentire al giudice di richiedere integrazioni probatorie se la domanda risulta insufficiente; non è quindi corretto addossare al ricorrente, ai fini della regolazione delle spese, conseguenze sfavorevoli per il solo fatto di avere chiarito un profilo già desumibile dalla disciplina legale del diritto azionato.
- Ai fini del limite massimo dell'indennizzo ex L. n. 89/2001, il valore del diritto accertato nel giudizio presupposto deve essere determinato considerando tutti gli elementi giuridicamente dovuti e già predeterminati dalla legge, come gli interessi legali maturati, quando rilevanti per la quantificazione del diritto.
- La compensazione delle spese processuali è legittima solo se sorretta da gravi ed eccezionali ragioni concretamente motivate; la mera mancata produzione di un conteggio analitico, quando il dato è ricavabile dalla legge o quando il giudice poteva attivare i poteri di integrazione istruttoria, non basta a giustificarla.
- Quando la Corte di cassazione cassa una decisione sulla sola regolazione delle spese e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, può decidere direttamente nel merito e liquidare le spese dei gradi di merito e di legittimità, in applicazione dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
- La maggiorazione dei compensi per la difesa congiunta di più parti aventi la stessa posizione processuale non opera automaticamente: il giudice deve motivare specificamente sia l'eventuale aumento sia il suo diniego, verificando l'effettiva complessità della difesa comune.
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