Cassazione Civile, Ordinanza n. 28660/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso dal contribuente per ottenere l'esecuzione di un giudicato tributario che aveva riconosciuto il diritto al rimborso del 90% dell'IRPEF versata per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992. L'Amministrazione aveva sostenuto di avere già adempiuto al giudicato mediante la convalida del rimborso richiesto e il pagamento del 50% dell'importo dovuto, in applicazione dell'art. 16-octies del d.l. n. 91/2017, che ha introdotto limiti di spesa e modalità di erogazione per i rimborsi ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia delle Entrate ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91/2017, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto dovuto il pagamento integrale della somma liquidata dal giudicato, senza applicare il limite del 50% e senza considerare la disciplina sopravvenuta sulla capienza delle risorse stanziate.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha affermato che la disciplina sopravvenuta sui rimborsi per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 non riguarda soltanto i rimborsi riconosciuti in sede amministrativa, ma incide anche sulla fase esecutiva e di ottemperanza dei rimborsi accertati con sentenza passata in giudicato. Ha quindi censurato il giudice dell'ottemperanza per non avere verificato se le somme stanziate fossero sufficienti e per avere imposto l'integrale pagamento del credito senza applicare la disciplina del limite di spesa e la riduzione del 50% eventualmente prevista. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, affinché decida nuovamente applicando i principi indicati e provveda anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3
invocato come parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014 n. 190
la disposizione, come novellata, disciplina i rimborsi delle maggiori imposte pagate dai soggetti colpiti dal sisma del 1990 e ne subordina l'erogazione ai limiti di spesa stanziati.
art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017 n. 91, conv. in l. 3 agosto 2017 n. 123
introduce limiti quantitativi e una disciplina procedimentale dei rimborsi; incide sulla fase esecutiva/ottemperanza anche rispetto a crediti accertati con giudicato, con efficacia limitata ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore in assenza di disposizioni transitorie.
richiamato per il contraddittorio camerale in sede di legittimità.
Massime di principio
- Quando una legge sopravvenuta introduce limiti di spesa o modalità di erogazione dei rimborsi, tale disciplina può incidere sulla fase esecutiva o di ottemperanza anche se il credito è stato accertato con sentenza passata in giudicato, salvo diversa previsione transitoria.
- Il giudicato che accerta il diritto al rimborso non esaurisce, di per sé, la verifica del quantum concretamente erogabile quando la legge sopravvenuta imponga limiti quantitativi o una graduazione dei pagamenti in relazione alle risorse disponibili.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve verificare se le risorse stanziate siano sufficienti e, in caso contrario, applicare le conseguenze previste dalla disciplina speciale, non potendo ordinare automaticamente l'integrale pagamento del credito giudizialmente riconosciuto.
- La distinzione tra rimborso riconosciuto in via amministrativa e rimborso riconosciuto in via giurisdizionale non è decisiva se la normativa speciale collega i limiti di spesa alla fase di esecuzione del diritto alla ripetizione.
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