Sentenza del 29/11/2016 n. 24187 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sostenendo la violazione della L. n. 156 del 2005, art. 1, comma 5-bis, e della L. n. 296 del 2006, art. 1. In particolare, ha contestato che fosse maturata la decadenza dal potere di riscuotere la Tarsu relativa all'anno 2004, affermando che la cartella sarebbe stata notificata nell'agosto 2005.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del Comune, confermando l'annullamento della cartella Tarsu. Ha ritenuto applicabile il termine triennale previsto per la riscossione coattiva dei tributi locali quando, come nel caso esaminato, non vi sia stato un previo avviso di accertamento, ma soltanto la liquidazione del tributo sulla base della dichiarazione del contribuente e dei dati degli anni precedenti. La cartella relativa alla Tarsu 2004 avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre 2007. Inoltre, il Comune non ha dimostrato adeguatamente né la notificazione dell'asserito avviso di pagamento del 1 agosto 2005 né il contenuto dell'atto, incorrendo anche in un difetto di autosufficienza del motivo di ricorso. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché la società resistente non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 161
Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
La norma introduce un termine quinquennale per gli avvisi di accertamento relativi ai tributi locali e si applica anche a rapporti d'imposta anteriori al 1 gennaio 2007. Tuttavia, non si applica direttamente alla riscossione della Tarsu quando manca un previo accertamento.
Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 163
Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Quando il Comune procede direttamente alla liquidazione e alla riscossione del tributo senza rettificare la dichiarazione del contribuente, trova applicazione il termine triennale per la notifica del titolo esecutivo.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70
Disciplina l'obbligo del contribuente di presentare la denuncia Tarsu. La mancata presentazione o l'infedeltà della denuncia può rendere necessario un avviso di accertamento.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71
Prevede l'emissione dell'avviso di accertamento Tarsu quando la denuncia è omessa, infedele o incompleta. Se la denuncia è stata presentata e non viene contestata, il Comune può procedere direttamente alla formazione del ruolo e alla notifica della cartella.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, comma 1
Consente la liquidazione diretta della Tarsu e l'iscrizione a ruolo sulla base dei dati dichiarati e dell'applicazione dei ruoli degli anni precedenti, senza necessità di un previo avviso di accertamento.
Legge n. 156 del 2005, art. 1, comma 5-bis
È stata richiamata dal Comune, ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo basato sulla sua applicazione, confermando il regime decadenziale concretamente applicabile alla riscossione Tarsu.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
È la disposizione processuale invocata dal Comune per denunciare la violazione di legge, ma la censura è stata respinta.
Massime di principio
- Per la Tarsu, occorre distinguere tra attività di accertamento e semplice liquidazione del tributo: se il Comune rettifica o contesta la dichiarazione, si applicano i termini propri dell'accertamento; se invece procede sulla base dei dati già dichiarati, la cartella può essere emessa direttamente, ma resta soggetta al termine decadenziale previsto per la riscossione coattiva.
- La disciplina quinquennale degli avvisi di accertamento non estende automaticamente il termine per notificare una cartella emessa senza previo accertamento.
- L'ente locale deve dimostrare in modo puntuale la data, il contenuto e la regolare notificazione degli atti interruttivi o prodromici; una ricevuta di ritorno non collegata con certezza all'atto non è sufficiente.
- Nel giudizio di legittimità il ricorrente deve indicare e riprodurre gli atti rilevanti e precisare dove siano stati prodotti nel giudizio di merito; altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Quando la notifica della cartella o del titolo esecutivo avviene oltre il termine decadenziale applicabile, la pretesa tributaria non può essere riscossa e la cartella deve essere annullata.
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