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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27258/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una nuova cartella di pagamento emessa dalla riscossione a carico della società per omesso versamento dell'IVA 2008. In precedenza una prima cartella era stata oggetto di sgravio provvisorio a seguito di una sentenza di primo grado favorevole alla contribuente; poi, dopo la cassazione con rinvio della sentenza d'appello e la successiva estinzione del giudizio per mancata riassunzione, l'Ufficio aveva emesso una seconda cartella per le medesime causali. La società ha sostenuto, con un unico motivo di ricorso per cassazione, la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 63 del d.lgs. n. 546/1992, deducendo che cartella e ruolo sono sempre atti autonomamente impugnabili e che, nella specie, la seconda cartella sarebbe diversa e autonoma rispetto alla prima perché recante importo e ruolo differenti, sicché l'appello non avrebbe dovuto essere respinto come inammissibile/precluso nel merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che, nel processo tributario, l'estinzione del giudizio comporta la definitiva cristallizzazione della pretesa tributaria; pertanto, anche se la prima cartella era stata sgravata in via provvisoria in esecuzione della sentenza di primo grado, l'estinzione del giudizio di rinvio determina la reviviscenza definitiva della pretesa erariale. La seconda cartella, pur formalmente diversa e riferita a un ruolo distinto, riproduceva la medesima pretesa già divenuta definitiva, e non erano stati dedotti vizi propri della nuova cartella. Per questo la sentenza impugnata è stata ritenuta corretta e il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere l'autonoma impugnabilità della cartella di pagamento e del ruolo; la Corte osserva però che, nel caso concreto, il problema non è l'impugnabilità in astratto dell'atto, bensì la preclusione al riesame del merito della pretesa già divenuta definitiva.

  • art. 63 d.lgs. n. 546/1992

    È invocato dalla ricorrente in relazione agli effetti del giudizio di rinvio; la Corte ribadisce che l'omessa riassunzione comporta l'estinzione del processo e la stabilizzazione definitiva della pretesa tributaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In ragione del rigetto del ricorso e della data di proposizione, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'estinzione del giudizio determina la definitiva stabilizzazione della pretesa fiscale già oggetto di impugnazione, con preclusione del riesame del merito.
  • La successiva emissione di un nuovo atto impositivo, che riproduca la medesima pretesa già divenuta definitiva, non consente di rimettere in discussione il merito della pretesa solo perché l'atto o il ruolo sono formalmente diversi.
  • In simili ipotesi, l'impugnazione può utilmente riguardare soltanto eventuali vizi propri del nuovo atto; in mancanza di specifiche censure su tali vizi, il ricorso è infondato.
  • L'autonoma impugnabilità degli atti della riscossione non elimina gli effetti preclusivi derivanti dalla definitività della pretesa tributaria formatasi per effetto dell'estinzione del processo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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