Cassazione Penale, Sentenza n. 35769/2026 del 10/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il GUP del Tribunale di Bergamo, con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., aveva applicato all’imputato la pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione, con sospensione condizionale, per omicidio stradale. Il pubblico ministero ha impugnato la decisione per violazione di legge, lamentando l’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria obbligatoria prevista dall’art. 222, comma 2, quarto periodo, del Codice della strada: revoca o sospensione della patente, secondo la disciplina risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha stabilito che la sanzione amministrativa accessoria prevista dall’art. 222 del Codice della strada consegue alla sentenza di patteggiamento e non richiede un autonomo giudizio di responsabilità penale né che le parti l’abbiano menzionata nell’accordo. In applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019, per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p., quando non ricorrono le aggravanti indicate dai rispettivi commi 2 e 3, il giudice può disporre in alternativa la revoca o la sospensione della patente. La sentenza è stata annullata limitatamente all’omessa applicazione della sanzione accessoria, con rinvio al Tribunale di Bergamo, in diversa persona fisica, per un nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
l'applicabilità con la sentenza di patteggiamento della sanzione amministrativa accessoria della revoca o sospensione della patente di guida nei casi previsti dall'art. 222 Codice della strada, deriva dal fatto che la stessa non richiede un giudizio di responsabilità penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell'accordo
La sanzione amministrativa accessoria prevista dall’art. 222 del Codice della strada si applica anche in caso di patteggiamento, senza che sia necessario un autonomo giudizio di responsabilità penale o che la sanzione sia stata inclusa nell’accordo delle parti.
art. 222, comma 2, quarto periodo, Codice della strada
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., il giudice possa disporre in alternativa la revoca o la sospensione della patente di guida, se non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi 2 e 3 degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen
Per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali, in caso di condanna o patteggiamento e in assenza delle aggravanti indicate, il giudice può scegliere tra revoca e sospensione della patente.
Massime di principio
- La sanzione amministrativa accessoria della revoca o sospensione della patente prevista dall’art. 222 del Codice della strada consegue anche alla sentenza di patteggiamento, indipendentemente dal fatto che le parti l’abbiano contemplata nell’accordo.
- Per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p., quando non ricorrono le aggravanti previste dai rispettivi commi 2 e 3, il giudice può applicare in alternativa la revoca o la sospensione della patente anche in caso di patteggiamento.
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