Cassazione Penale, Ordinanza n. 20088/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il motivo manifestamente infondato e non specifico perché meramente reiterativo delle doglianze già respinte in appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di assise di appello di Catania che aveva confermato la condanna di primo grado per minaccia aggravata dal metodo mafioso. L'unico motivo deduceva violazione di legge in relazione al riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso. La censura, però, si limitava a riproporre gli stessi argomenti già esaminati e respinti in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte di merito, secondo la Cassazione, aveva invece motivato in modo puntuale e logicamente coerente sulla sussistenza dell'aggravante, valorizzando l'obiettiva portata delle espressioni proferite e ritenendo irrilevanti il contesto emotivo dell'imputato e la sua giovane età.
Norme richiamate
La decisione richiama implicitamente il dovere del ricorso di assolvere a una funzione critica specifica rispetto alla sentenza impugnata; un motivo meramente reiterativo è non specifico e può essere dichiarato inammissibile.
Non citato espressamente nel testo; nessuna interpretazione determinabile.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre in modo pedissequo le censure già formulate in appello, senza confrontarsi in modo argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo di ricorso richiede una critica effettiva e mirata alla decisione impugnata; la mera reiterazione delle doglianze già disattese integra un motivo apparente.
- In tema di aggravante del metodo mafioso, la verifica può fondarsi sull'obiettiva portata intimidatoria delle espressioni o condotte contestate, senza che assumano decisivo rilievo il contesto emotivo dell'agente o la sua giovane età, se la motivazione di merito è logicamente coerente e giuridicamente corretta.
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