Cassazione Penale, Ordinanza n. 27145/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
All'esito di giudizio abbreviato, il GIP di Napoli Nord aveva dichiarato due imputati responsabili del reato di rapina in concorso e li aveva condannati. Il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso per cassazione limitatamente al capo relativo al dissequestro e alla restituzione di uno scooter Honda SH 350 CC, sostenendo che il mezzo era stato acquistato con denaro proveniente dalla rapina e che, pertanto, doveva essere qualificato come profitto del reato e sottoposto a confisca ai sensi dell'art. 240 c.p. Il ricorso era quindi diretto a censurare l'erronea applicazione della disciplina della confisca e la mancanza di motivazione sul punto.
La decisione
La Corte ha rilevato che avverso la sentenza di primo grado avevano già proposto appello entrambi gli imputati. Ha quindi applicato la regola di cui all'art. 580 c.p.p., ritenendo la connessione tra le impugnazioni, e ha disposto la conversione del ricorso del Pubblico Ministero in appello, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli. Non vi è stata decisione nel merito sulla confisca, ma soltanto un provvedimento di conversione dell'impugnazione.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come base normativa della confisca del profitto del reato; la Corte non si pronuncia nel merito sull'applicazione della norma.
consente la conversione del ricorso per cassazione in appello quando l'imputato abbia proposto appello e vi sia connessione tra le impugnazioni; la Corte lo applica disponendo la trasmissione degli atti al giudice d'appello.
Massime di principio
- Quando contro la stessa sentenza sono proposte impugnazioni incompatibili o comunque connesse, il ricorso per cassazione può convertirsi in appello se l'ordinamento lo prevede e se un altro soggetto processuale ha già proposto appello avverso il medesimo provvedimento.
- La conversione dell'impugnazione è una soluzione processuale che assorbe l'esame del motivo di merito e comporta la rimessione degli atti al giudice competente per l'appello, senza una decisione sulla fondatezza della censura proposta in cassazione.
- Le doglianze relative alla confisca o al dissequestro non vengono esaminate nel merito quando il rimedio esperito sia processualmente convertito in appello per effetto dell'impugnazione proposta dall'imputato.
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