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Sentenza

Sentenza del 22/07/2015 n. 15413 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per IRPEF relativa all'anno 2002. L'Agenzia aveva recuperato un credito d'imposta utilizzato in compensazione, poiché la dichiarazione Modello Unico contenente tale credito era stata trasmessa telematicamente oltre il termine di 90 giorni. L'Agenzia ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.P.R. n. 322/1998, una dichiarazione presentata oltre tale termine deve considerarsi omessa e non può legittimare il credito d'imposta. Ha inoltre dedotto che l'eventuale errore scusabile può incidere soltanto sulle sanzioni, non sull'obbligo di pagare l'imposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi dell'Agenzia e ha ritenuto assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che aveva riconosciuto il credito sulla base della natura meramente formale dell'irregolarità, e ha deciso direttamente nel merito, respingendo il ricorso originario del contribuente. La dichiarazione era stata presentata il 19 gennaio 2005, oltre il termine di 90 giorni, con conseguente disconoscimento del credito IRPEF utilizzato in compensazione e debenza dell'imposta iscritta a ruolo. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre gli eredi sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.500 euro oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 7

    Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.

    La dichiarazione presentata oltre 90 giorni dalla scadenza è considerata omessa. Essa può ancora fungere da titolo per riscuotere imposte e ritenute risultanti, ma non consente di utilizzare un credito d'imposta in compensazione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Consente il controllo automatizzato della dichiarazione e il recupero delle somme non versate, compreso il disconoscimento del credito utilizzato in compensazione quando manca una dichiarazione validamente presentata.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5

    L'elemento soggettivo, costituito da coscienza e volontà dell'azione o omissione e da dolo o negligenza, rileva ai fini della responsabilità per le sanzioni amministrative tributarie, ma non elimina l'obbligo sostanziale di pagare l'imposta.

  • Art. 360 c.p.c., n. 3

    È stato invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme tributarie richiamate.

  • Art. 360 c.p.c., n. 5

    È stato invocato per denunciare l'omessa motivazione su un fatto decisivo, ma il relativo motivo è stato dichiarato assorbito.

Massime di principio

  • Una dichiarazione dei redditi trasmessa oltre 90 giorni dalla scadenza è normalmente trattata come omessa ai fini della validità dei crediti d'imposta indicati.
  • Un credito d'imposta riportato in una dichiarazione considerata omessa non può, di regola, essere utilizzato in compensazione; l'Amministrazione può recuperare l'imposta corrispondente mediante controllo automatizzato.
  • La buona fede, l'errore scusabile o la natura meramente formale dell'adempimento possono incidere sulle sanzioni, ma non fanno venir meno automaticamente il debito d'imposta né rendono utilizzabile un credito privo di una dichiarazione validamente presentata.
  • Il rispetto dei termini e delle modalità telematiche di presentazione delle dichiarazioni è essenziale quando da esse dipende l'utilizzo di crediti fiscali.
  • La regola va applicata verificando sempre la data effettiva di trasmissione, il termine ordinario, il superamento della soglia dei 90 giorni e la specifica disciplina vigente per il credito interessato.

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