Cassazione Penale, Sentenza n. 33494/2023 del 31/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e per tentata estorsione (art. 56, 629 in relazione all'art. 628, commi 1 e 3, n. 3 c.p.). La difesa censurava: travisamento dei fatti e incompleta valutazione delle decisioni favorevoli precedenti; inadeguatezza e mancata individualizzazione delle esigenze cautelari; assenza di riscontri per le intercettazioni e per l'attendibilità dei collaboratori di giustizia; carenza nella motivazione circa l'aggravante "metodo mafioso" in relazione al capo di estorsione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha rigettato le censure sul quadro indiziario (attendibilità dei collaboratori e coerenza delle intercettazioni) e sulle questioni relative alla qualificazione del metodo mafioso. Tuttavia ha annullato l'ordinanza impugnata quanto alla motivazione sulle esigenze cautelari, ritenendola apodittica e insufficiente rispetto alla necessità di valutare l'attualità del pericolo di reiterazione, anche alla luce delle decisioni favorevoli pregresse. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio sulle esigenze cautelari; per il resto il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
Rilevata l'appartenenza dell'indagato alla 'ndrina Mancuso come fondamento dell'accusa di associazione mafiosa; le propalazioni dei collaboratori e riscontri investigativi sono stati ritenuti idonei a fondare la gravità indiziaria.
Aggravante per l'uso del "metodo mafioso": la Corte ha confermato che minacce implicite, continuità delle pretese estorsive, richiamo al controllo del territorio e al sistema di "protezione" legittimano l'applicazione dell'aggravante anche se il collegamento diretto all'agevolazione materiale dell'associazione è desumibile dal contesto intimidatorio.
art. 628, commi 1 e 3, n. 3 cod. pen.
Norme richiamate in relazione al fatto estorsivo contestato (nel capo H) come riferimento testuale per la ricostruzione del reato e delle modalità minacciose impiegate.
Richiamato in relazione all'ipotesi di tentata estorsione per definire il reato e la sua consumazione/ tentativo in rapporto agli elementi investigativi (intercettazioni e dichiarazioni della vittima).
Richiama la disciplina dell'elemento soggettivo relativo al tentativo (art. 56) in collegamento con la contestazione di estorsione non consumata ma tentata.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per reati gravemente indiziati (es. 416-bis). La Corte tuttavia ricorda che tale presunzione non esonera il giudice dall'obbligo di motivare in modo adeguato e aggiornato l'attualità del pericolo di reiterazione, soprattutto se intervenuti eventi o provvedimenti successivi rilevabili dalla difesa.
Massime di principio
- La credibilità dei collaboratori di giustizia viene valutata dal giudice del merito sulla base della coerenza e dei riscontri: in Cassazione non è consentita una rinnovata valutazione dei fatti salvo manifesta illogicità della motivazione.
- Il metodo mafioso (aggravante art. 416-bis.1) può essere riconosciuto anche quando l'agevolazione dell'associazione emerga soprattutto dall'uso sistematico di minacce, dalla continuità delle pretese estorsive e dal controllo territoriale, non solo da un diretto profitto economico documentato.
- Le intercettazioni che evidenziano pressioni o riferimenti alla consuetudine di spartizione dei lavori costituiscono elemento idoneo a fondare il quadro indiziario di tentata estorsione, purché inserite in un complesso probatorio coerente (dichiarazioni di vittime, riprese video, osservazioni investigative).
- La presunzione di necessità della custodia cautelare per reati di stampo mafioso è relativa: il giudice deve comunque motivare in modo puntuale e aggiornato l'attualità del rischio di reiterazione, valutando anche provvedimenti giudiziari sopravvenuti favorevoli all'indagato.
- Se la difesa produce elementi nuovi o provvedimenti intervenuti (es. revoche di misure di prevenzione/sicurezza), il tribunale deve confrontarsi esplicitamente con tali elementi e spiegare perché non incidono sull'esigenza della misura cautelare applicata.
- In sede di impugnazione in Cassazione la critica alla valutazione di merito richiede la dimostrazione di vizi di diritto o di manifesta illogicità della motivazione; le mere richieste di riconsiderazione dei fatti sono inammissibili.
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