Cassazione Penale, Sentenza n. 27821/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta da Horvat Principe, fondata su "prove nuove": dichiarazioni rese in sede di indagini difensive da Gianluigi Amboni e Fardi Horvat e documentazione contabile. Horvat era stato condannato per tentata truffa e calunnia in concorso con Rubinca Pellerini nei confronti della Bercar s.r.l.; il ricorrente censurava l'omesso esame o la valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni, denunciando violazione dell'art. 630 c.p. e pregiudizio del diritto al contraddittorio per un presunto anticipato giudizio di ammissibilità
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato il principio secondo cui per la revisione le "prove nuove" includono anche quelle non acquisite o non valutate nel precedente giudizio, ma ha confermato che la Corte d'appello aveva legittimamente dichiarato l'istanza inammissibile per manifesta infondatezza. Le motivazioni: il quadro probatorio originario (perizia Dekra, filmati di videosorveglianza, falsità della deposizione di Gritti) restava saldo; la dichiarazione di Amboni è stata ritenuta manifestamente inattendibile per ragioni di coerenza fattuale (confusione sull'identità del meccanico, contatti emergenti con Gritti, filmati che mostrano il ricorrente alla guida, perizia assente di difetti al cambio, comportamento del venditore e successiva vendita online dell'auto); la dichiarazione di Fardi Horvat, pur non valutata esplicitamente, risulta omogenea a quella di Amboni e quindi non idonea a fondare la revisione. È stata confermata la connessione tra la calunnia e la tentata truffa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Regola l'istituto della revisione; la Corte interpreta che per "prove nuove" rilevanti ai fini dell'ammissibilità rientrano anche prove non acquisite o non valutate nel precedente giudizio; l'ammissibilità richiede valutazione preliminare di attendibilità, persuasività e congruenza rispetto al complesso probatorio
Prevede la condanna alle spese della parte privata che propone ricorso rigettato: applicata dalla Corte nella statuizione sulle spese
Massime di principio
- Per la revisione giudiziaria le "prove nuove" non sono limitate a quelle scoperte dopo la sentenza: rilevano anche quelle non acquisite o non valutate nel giudizio precedente, salvo che fossero già state dichiarate inammissibili o superflue
- L'ammissibilità ex art. 630 richiede una valutazione preliminare pratica e comparativa: non basta la sola novità, è necessario che la nuova prova sia attendibile, persuasiva e congruente col materiale già acquisito
- Se una dichiarazione nuova è manifestamente inattendibile, essa può giustificare il rigetto per manifesta infondatezza dell'istanza di revisione
- L'omessa valutazione esplicita di una testimonianza non costituisce automaticamente vizio se il suo contenuto è sostanzialmente omogeneo e già considerato tramite altra prova
- La forza combinata di prove tecniche (perizia), riscontri oggettivi (filmati) e comportamenti delle parti può rendere inefficaci successive dichiarazioni testimoniali contrarie
- La parte che propone ricorso di revisione rigettato può essere condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., quindi valutare il rischio economico prima di proporre istanze manifestamente infondate
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