Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 31614/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del 26 marzo 2013 il Tribunale di Velletri aveva condannato l'imputato alla pena di euro 3.000,00 di ammenda per una violazione dell'art. 116 del codice della strada. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, chiedendo l'assoluzione per non avere commesso il fatto, in subordine ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. La Corte ha però ritenuto che il motivo dedotto fosse non scrutinabile in sede di legittimità perché generico, aspecifico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, che risultava logicamente e giuridicamente congrua nel fondare la responsabilità e la pena.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta genericità e aspecificità del motivo, ritenuto non deducibile in cassazione perché non si confrontava in modo adeguato con la motivazione della sentenza di merito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p. e secondo il richiamo alla Corte costituzionale n. 186/2000.

Norme richiamate

  • art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    norma incriminatrice/contravvenzionale che ha costituito il titolo della condanna per la violazione contestata nel giudizio di merito

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    richiamato dalla difesa come base della richiesta subordinata di assoluzione insufficienza/contraddittorietà della prova, ma non accolto

  • art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.

    il ricorso è stato qualificato come manifestamente inammissibile per genericità e aspecificità del motivo

  • art. 591 c.p.p.

    base normativa dell'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità del motivo

  • Corte Cost. n. 186/2000

    richiamata per affermare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico, puntuale e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di una richiesta di assoluzione o di una diversa lettura dei fatti è inammissibile se non indica concreti vizi logico-giuridici della decisione.
  • È manifestamente inammissibile il ricorso che non espone in modo adeguato le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e che non chiarisce perché la motivazione di merito sarebbe viziata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.
  • Quando il giudice di merito ha dato una motivazione completa, coerente e immune da vizi logico-giuridici sulla responsabilità e sulla pena, la Cassazione non può essere investita di censure meramente assertive o generiche.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFuga e omissione di soccorso
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.