Cassazione Penale, Ordinanza n. 31614/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del 26 marzo 2013 il Tribunale di Velletri aveva condannato l'imputato alla pena di euro 3.000,00 di ammenda per una violazione dell'art. 116 del codice della strada. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, chiedendo l'assoluzione per non avere commesso il fatto, in subordine ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. La Corte ha però ritenuto che il motivo dedotto fosse non scrutinabile in sede di legittimità perché generico, aspecifico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, che risultava logicamente e giuridicamente congrua nel fondare la responsabilità e la pena.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta genericità e aspecificità del motivo, ritenuto non deducibile in cassazione perché non si confrontava in modo adeguato con la motivazione della sentenza di merito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p. e secondo il richiamo alla Corte costituzionale n. 186/2000.
Norme richiamate
art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice/contravvenzionale che ha costituito il titolo della condanna per la violazione contestata nel giudizio di merito
richiamato dalla difesa come base della richiesta subordinata di assoluzione insufficienza/contraddittorietà della prova, ma non accolto
art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.
il ricorso è stato qualificato come manifestamente inammissibile per genericità e aspecificità del motivo
base normativa dell'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità del motivo
Corte Cost. n. 186/2000
richiamata per affermare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico, puntuale e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di una richiesta di assoluzione o di una diversa lettura dei fatti è inammissibile se non indica concreti vizi logico-giuridici della decisione.
- È manifestamente inammissibile il ricorso che non espone in modo adeguato le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e che non chiarisce perché la motivazione di merito sarebbe viziata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.
- Quando il giudice di merito ha dato una motivazione completa, coerente e immune da vizi logico-giuridici sulla responsabilità e sulla pena, la Cassazione non può essere investita di censure meramente assertive o generiche.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31543/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31544/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31546/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31547/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31549/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31551/2025 del 22/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →