Cassazione Penale, Sentenza n. 36044/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato, già condannato in primo grado dal Tribunale il 22 aprile 2026 a due anni e dieci giorni di reclusione e a 900 euro di multa per concorso in truffa aggravata e concorso in sostituzione di persona, aveva tempestivamente appellato la sentenza. Il G.i.p. del Tribunale di Sassari, con ordinanza del 22 maggio 2026, aveva respinto la richiesta di sostituire la custodia in carcere con gli arresti domiciliari presso l’abitazione di una parente affine a Lucera; il Tribunale del riesame, decidendo in appello cautelare ex art. 310 c.p.p., aveva confermato il rigetto con ordinanza del 17 giugno 2026. I giudici avevano ritenuto attuali le esigenze cautelari di prevenzione speciale e inadeguati gli arresti domiciliari, considerando le ripetute trasgressioni delle precedenti misure non detentive e domiciliari, il possesso di armi e stupefacenti durante la detenzione domiciliare e le condotte vessatorie nei confronti del genitore convivente. Con il primo motivo il ricorrente deduceva violazione di legge, lamentando l’insufficiente considerazione della giovane età, dei due figli a carico e del risarcimento del danno, nonché dell’idoneità del domicilio lontano dai luoghi del reato e della trasgressione. Con il secondo denunciava vizio di motivazione e omessa valutazione di fatti decisivi, sostenendo che non fossero stati adeguatamente verificati attualità e concretezza del pericolo di reiterazione e che fosse stata ingiustificatamente ritenuta necessaria la sola custodia inframuraria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi manifestamente infondati in diritto e privi di specificità, perché non si confrontavano con le diffuse e puntuali ragioni del Tribunale. Ha rilevato che la pericolosità e l’inadeguatezza degli arresti domiciliari erano state motivate sulla base delle recenti e ripetute trasgressioni, della manifesta capacità di sottrarsi alle prescrizioni e di procurarsi armi clandestine e stupefacenti persino durante la restrizione domiciliare. La scelta della misura era stata dunque fondata su elementi storici e personali pertinenti e su una motivazione logica, non affetta dai vizi denunciati; il trasferimento in un diverso contesto territoriale non neutralizzava tali elementi. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella causa d’inammissibilità. È stata inoltre disposta la comunicazione della sentenza al ricorrente detenuto a cura del direttore dell’istituto penitenziario.
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
La pericolosità sociale, anche nel suo massimo grado espressivo, nei termini cristallizzati dal legislatore all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si desume congiuntamente dall’apprezzamento prognostico di fatti storicizzati, quali le specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell’agente.
Il pericolo di reiterazione va valutato con una prognosi fondata congiuntamente sulle modalità e circostanze concrete del fatto e sulla personalità dell’agente.
Sul tema della adeguatezza della sola restrizione inframuraria (art. 275, cod. proc. pen.) il Tribunale ha reso diffusa e puntuale motivazione, valorizzando la trasgressività parossistica manifestata dal ricorrente in tempi recentissimi nell’ambito della cautela in corso.
L’adeguatezza della custodia in carcere può essere giustificata dalle recenti e gravi trasgressioni commesse durante l’esecuzione di misure meno afflittive, quando esse manifestino l’inidoneità di queste ultime a contenere il pericolo.
Il Tribunale, con il provvedimento impugnato emesso quale giudice di appello ex art. 310 cod. proc. pen., ha indicato, dunque, come significativi ai fini del decidere, elementi del fatto sintomatici dell’estrema pericolosità manifestata dal ricorrente, la sua manifesta incoercibilità e la capacità di procurarsi armi clandestine e sostanza stupefacente, perfino in regime di restrizione domiciliare.
Nel giudizio di appello cautelare, il Tribunale può fondare la decisione sulla valutazione degli elementi fattuali sintomatici della pericolosità e dell’inadeguatezza della misura richiesta.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento a titolo di sanzione di una somma in favore della Cassa per le ammende che si stima equo determinare in euro tremila.
Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono le spese processuali; la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende richiede che sussistano profili di colpa nella determinazione dell’inammissibilità.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen. la presente sentenza va comunicata al ricorrente detenuto a cura del direttore dell’istituto penitenziario di detenzione.
La sentenza deve essere comunicata al ricorrente detenuto tramite il direttore dell’istituto penitenziario.
Massime di principio
- Il pericolo di reiterazione del reato va desunto attraverso una valutazione prognostica congiunta delle specifiche modalità e circostanze del fatto e della personalità dell’agente.
- La scelta della custodia in carcere può ritenersi adeguata quando le ripetute e recenti violazioni di misure meno afflittive, anche domiciliari, e la capacità di procurarsi armi o stupefacenti durante la restrizione dimostrino l’inidoneità di tali misure a contenere il pericolo.
- La collocazione degli arresti domiciliari in un diverso contesto territoriale non è di per sé sufficiente a superare una valutazione di inadeguatezza della misura fondata sulla già manifestata capacità dell’indagato o imputato di violare le prescrizioni e commettere reati durante la restrizione.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, con doglianze di violazione di legge o vizio motivazionale, non si confronti specificamente con le argomentazioni puntuali del provvedimento impugnato.
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