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Ordinanza

Ordinanza n. 35/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501560

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dato atto che le parti hanno reciprocamente rinunciato alle rispettive istanze cautelari, concordando la compensazione delle spese della fase cautelare. Non è stata svolta una valutazione cautelare sul fumus boni iuris o sul periculum in mora e non sono stati esaminati i motivi del ricorso principale né quelli del ricorso incidentale. L’ordinanza riguarda esclusivamente la fase cautelare e non definisce il giudizio di merito.

TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 2 di una procedura aperta multilotto per la fornitura in service di sistemi analitici per indagini di immunoematologia eritrocitaria, unitamente ai verbali di gara

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’impresa ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del lotto n. 2, disposta in favore dell’operatore economico controinteressato, nonché i verbali relativi all’attribuzione dei punteggi tecnici ed economici e alla formazione della graduatoria. Ha inoltre chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il subentro ai sensi dell’art. 124 c.p.a. e il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente. Il controinteressato ha proposto ricorso incidentale contestando l’ammissione e la valutazione dell’offerta della ricorrente, nonché il mancato riconoscimento di un punteggio premiale per uno specifico criterio qualitativo. Entrambe le parti costituite hanno formulato istanze cautelari di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    La disposizione è richiamata quale base normativa della procedura di gara oggetto di contestazione, senza che l’ordinanza ne fornisca un’interpretazione.

  • art. 124 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della domanda di subentro nella posizione contrattuale dell’aggiudicatario, senza esame della relativa fondatezza.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale disciplina delle domande cautelari, che non sono state esaminate nel merito per effetto della rinuncia delle parti.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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