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Ordinanza

Ordinanza n. 1569/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di esclusione “di diritto” dal concorso pubblico per titoli ed esami indetto con decreto del Capo della Polizia del 28 marzo 2025, pubblicato sul portale del reclutamento il 1° aprile 2025, per l’assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, comminata ope legis concorsuale in applicazione dell’art. 12, comma 7, del bando di concorso per effetto della mancata presentazione (pur sussistendo un legittimo impedimento comunicato dal ricorrente) alle prove di efficienza fisica per le quali era stato convocato per il giorno 16 dicembre 2025;

Giustizia amministrativa202601849

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per mancata presentazione alle prove di efficienza fisica del 16 dicembre 2025, disposta ai sensi dell’art. 12, comma 7, del bando

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la propria esclusione dal concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di 196 commissari della Polizia di Stato, deducendo di non aver potuto partecipare alle prove di efficienza fisica a causa di una documentata distorsione al ginocchio sinistro, con tempi di recupero incompatibili con la data fissata. Ha contestato l’irragionevolezza del limite temporale al differimento delle prove, considerato che la procedura concorsuale era ancora in corso e aveva raggiunto le prove orali; il difetto di motivazione del diniego; la disparità di trattamento rispetto alle candidate in stato di gravidanza, cui il bando consentiva il differimento a una diversa tornata; l’irragionevolezza della sottoposizione degli appartenenti alla Polizia di Stato alle prove fisiche, anche alla luce di precedenti procedure concorsuali e di altre procedure interne; la violazione del principio di economicità; nonché l’illegittimità dell’applicazione dei medesimi parametri di efficienza fisica a candidati di età diversa.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo assistito da sufficiente fumus boni iuris il primo motivo, relativo al mancato differimento delle prove. In particolare, ha rilevato che il diniego dell’Amministrazione non appariva giustificato da seri e gravi impedimenti organizzativi tali da rendere impossibile fissare una sessione successiva, tenuto conto dell’articolazione complessiva e dell’effettivo stato di avanzamento della procedura. Ha richiamato il precedente orientamento della stessa Sezione, secondo cui la clausola del bando e la disciplina regolamentare non possono essere interpretate nel senso di escludere sempre il differimento oltre il calendario originario, impedendo ogni contemperamento tra celerità concorsuale e tutela della salute del candidato, poiché tale interpretazione potrebbe violare il principio di proporzionalità. L’Amministrazione è stata ordinata di riammettere il ricorrente alla procedura e di consentirgli di svolgere le prove fisiche in una sessione straordinaria compatibile con il recupero dall’infortunio, salvo il protrarsi della condizione per un periodo incompatibile con documentate e serie esigenze organizzative. Il TAR ha inoltre indicato la possibilità, quale soluzione organizzativamente preferibile, di ammettere il ricorrente alle prove orali e svolgere successivamente le verifiche di efficienza fisica, in applicazione della flessibilità dell’ordine delle prove prevista dal bando. La decisione sulle spese della fase cautelare è stata rinviata al definitivo; è stata fissata la camera di consiglio per il prosieguo del giudizio al 9 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, del bando di concorso

    eventuale differimento delle prove di efficienza fisica e conseguenze della mancata presentazione

    La clausola non può essere interpretata automaticamente come preclusione assoluta a ogni differimento successivo al calendario originario, quando sia possibile contemperare le esigenze organizzative con la tutela della salute del candidato.

  • art. 11, comma 2, del bando di concorso

    differimento delle prove di efficienza fisica per le candidate in stato di gravidanza a un’altra tornata concorsuale

    La disposizione è richiamata dal ricorrente per dedurre una disparità di trattamento, ma il TAR non decide specificamente tale censura nella fase cautelare.

  • art. 7, comma 2, del bando di concorso

    principio di ragionevole e giustificata flessibilità dell’ordine di svolgimento delle prove

    Consente, ove necessario per contemperare le esigenze del candidato e dell’Amministrazione, di ammettere il candidato alle prove orali e posticipare le verifiche di efficienza fisica.

  • art. 17 D.M. n. 168/2022

    eventuale interpretazione impeditiva del differimento delle prove fisiche oltre il calendario originario

    Anche la disciplina regolamentare, se interpretata come divieto assoluto di differimento, presenta possibili profili di illegittimità per violazione della proporzionalità.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale e per l’adozione della misura cautelare.

  • d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95

    È richiamato dal ricorrente con riferimento alla partecipazione degli appartenenti alla Polizia di Stato in deroga ai limiti di età; il TAR non definisce specificamente tale censura nella fase cautelare.

Massime di principio

  • Una clausola di bando che collega automaticamente la mancata presentazione alle prove fisiche all’esclusione non può essere interpretata come divieto assoluto di differire la prova oltre il calendario originario, quando un impedimento di salute documentato renda impossibile la partecipazione e sia concretamente possibile una riorganizzazione della procedura.
  • Il differimento di una prova concorsuale per impedimento sanitario può essere negato soltanto in presenza di esigenze organizzative serie, gravi e documentate, incompatibili con la fissazione di una sessione straordinaria.
  • Nelle procedure concorsuali l’esigenza di celerità deve essere contemperata con la tutela della salute del candidato secondo proporzionalità e ragionevolezza; l’Amministrazione deve valutare concretamente la possibilità di una soluzione flessibile, anche modificando l’ordine temporale delle prove.
  • Quando il bando consente una ragionevole flessibilità nell’ordine di svolgimento delle prove, l’Amministrazione può ammettere provvisoriamente il candidato alle prove successive e svolgere in un momento successivo la prova fisica, purché siano salvaguardate le esigenze organizzative e la parità di trattamento.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potere

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