Cassazione Civile, Ordinanza n. 33709/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di processo verbale della Guardia di Finanza nei confronti di un'associazione non riconosciuta operante nel settore di corsi di volo aereo. L'Ufficio ha contestato che l'attività formalmente dichiarata come non lucrativa fosse in realtà lo schermo di un'attività imprenditoriale individuale svolta dal contribuente quale unico socio e legale rappresentante, con conseguente ripresa a tassazione di maggior Irpef, Irap e Iva per l'anno 2011. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR del Lazio aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: (1) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e delle norme del processo tributario sulla motivazione della sentenza, per motivazione apparente della decisione di appello, che avrebbe affermato apoditticamente il difetto di prova dell'attività imprenditoriale senza illustrare il percorso logico-giuridico e il quadro probatorio; (2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 2 e 35, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 112 e 277 c.p.c., per avere la CTR annullato integralmente l'atto impositivo senza decidere nel merito dell'accertamento.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR meramente apparente perché non spiegava quali elementi probatori avessero fondato la conclusione sull'effettività dell'associazione non profit e non consentiva di comprendere l'iter logico seguito. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma richiamata per denunciare la violazione di legge relativa alla motivazione apparente della sentenza di merito.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma richiamata per dedurre la nullità della sentenza impugnata.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
impone che la sentenza contenga la concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto; la sua violazione ricorre anche in caso di motivazione meramente apparente.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel confronto con le regole sulla motivazione nel processo tributario.
art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992
prevede l'obbligo di motivazione della sentenza tributaria, omologamente all'art. 132 c.p.c.
richiamato nel motivo relativo alla nullità della sentenza, ma il motivo è rimasto assorbito.
art. 35, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel motivo relativo alla nullità della sentenza, ma il motivo è rimasto assorbito.
richiamato per censurare l'omessa pronuncia sul merito dell'accertamento.
richiamato nel secondo motivo per contestare la struttura della decisione di merito.
art. 111 Cost., comma 6
richiamato come fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione delle decisioni giurisdizionali.
citato con riferimento alla trattazione camerale e alla proposta del relatore.
Massime di principio
- La sentenza è nulla per motivazione apparente quando il giudice si limita a formule apodittiche o a richiami generici agli elementi di fatto, senza indicare le prove utilizzate e senza rendere comprensibile l'iter logico-giuridico seguito per la decisione.
- Nel processo tributario l'obbligo di motivazione della sentenza è soddisfatto solo se dal testo risultano, sia pure sinteticamente, le ragioni di fatto e di diritto poste a base della pronuncia, in modo da consentire il controllo sull'esattezza e logicità del ragionamento decisorio.
- Quando il ricorso per cassazione deduce una nullità della sentenza per motivazione apparente e il motivo è accolto, gli ulteriori motivi che presuppongono il riesame del merito possono restare assorbiti.
- Il giudice di merito non può limitarsi a contrapporre una conclusione alla contestazione dell'Ufficio; deve confrontarsi con gli indizi posti a base dell'accertamento e spiegare perché li ritenga insufficienti o inattendibili.
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