Sentenza del 03/06/2020 n. 2469 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 204/2020 CONTENZIOSO TRIBUTARIO - SPESE DI LITE - Regolamento delle spese - Criterio della soccombenza - Prevalenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia originaria riguardava un’intimazione di pagamento notificata l’11 ottobre 2017 per 338,03 euro, relativa alla tassa automobilistica 2001. La contribuente sosteneva che la pretesa fosse già prescritta, poiché la cartella presupposta era stata annullata con sentenza definitiva della CTP di Salerno n. 427/17/2008. La CTP di Salerno, con sentenza n. 3819/18, aveva accolto il ricorso ma compensato le spese. La contribuente ha appellato tale statuizione, deducendo violazione dell’art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 e/o degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché nullità per omessa o insufficiente motivazione sulla compensazione; ha chiesto le spese di entrambi i gradi e il risarcimento per lite temeraria.
La decisione
La Commissione Tributaria ha accolto l’appello quanto alle spese: ha ritenuto che l’Agenzia avesse dato causa al giudizio, anche perché non aveva annullato in autotutela l’intimazione nonostante l’annullamento definitivo della cartella presupposta. Ha quindi condannato l’Agenzia a pagare 500 euro, oltre accessori, per il primo grado e 500 euro, oltre accessori, per l’appello, con attribuzione al difensore antistatario. Ha invece respinto la domanda di risarcimento per lite temeraria, non essendo provata la malafede dell’ufficio. L’Agenzia non si era costituita in nessuno dei due gradi.
Norme richiamate
Art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992
La norma è richiamata quale disciplina delle spese del processo tributario; la decisione pone le spese a carico dell’Agenzia, individuata come parte che ha reso necessario il giudizio.
Richiamati dalla contribuente in relazione alla regolazione e alla compensazione delle spese. La decisione riconosce le spese alla contribuente in ragione della soccombenza sostanziale dell’Agenzia, che aveva dato causa al processo.
La domanda risarcitoria per lite temeraria è respinta perché non è stata provata la malafede dell’ufficio.
È utilizzato per liquidare i compensi professionali in 500 euro per ciascun grado, oltre accessori di legge.
Massime di principio
- Per la regolazione delle spese rileva in primo luogo chi ha reso necessario il processo, non soltanto chi abbia formalmente resistito o partecipato alle udienze.
- La contumacia della parte convenuta non esclude la sua soccombenza sulle spese se la sua condotta ha costretto l’altra parte a rivolgersi al giudice.
- Il successivo riconoscimento della pretesa o la mancata costituzione non cancellano il fatto che la parte abbia inizialmente lasciato insoddisfatta una pretesa legittima, rendendo necessario l’accertamento giudiziale.
- La condanna per lite temeraria richiede la prova della malafede; la sola soccombenza o inerzia dell’ente non è sufficiente.
Testo integrale
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