Cassazione Civile, Ordinanza n. 31927/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a un contribuente per l'anno d'imposta 2008, con cui l'Ufficio gli imputava un maggior reddito in ragione della partecipazione del 100% in una s.r.l. A monte vi era un accertamento emesso nei confronti della società, poi ritenuto dall'Ufficio definitivo, dal quale era stato ricavato il reddito d'impresa e, per trasparenza/derivazione, il reddito del socio. Il contribuente impugnava l'atto deducendo, in sintesi, tre profili: 1) mancata verifica dell'effettiva allegazione all'avviso personale dell'accertamento societario richiamato a fondamento della pretesa; 2) omessa verifica della sopravvenuta definitività dell'accertamento societario, contestando che la società fosse già cessata prima della notifica dell'atto a essa rivolto e sostenendo che ciò rendesse invalido anche l'accertamento a lui notificato; 3) contestazione della legittimazione del funzionario che aveva sottoscritto l'avviso per mancanza di prova della delega di firma. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo quanto alla denuncia ex art. 360, n. 5, c.p.c. per effetto della doppia conforme, e ha accolto il secondo motivo nei limiti in cui la CTR aveva fondato la decisione anche sulla pretesa definitività dell'accertamento societario, senza verificare adeguatamente se la società fosse già estinta prima della notifica di quell'atto e, soprattutto, se l'Ufficio avesse provato il fatto presupposto (ricavi societari) e la controprova liberatoria del contribuente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo di ricorso; ha accolto il secondo motivo per quanto di ragione, ha cassato la sentenza della CTR del Lazio e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha escluso la proponibilità in cassazione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. nei casi di doppia conforme e ha rilevato, per il secondo motivo, che l'accertamento societario non poteva considerarsi irrevocabile solo perché notificato e non impugnato, dato che dagli atti risultava che la società si era estinta prima di quella notifica; pertanto il giudice di rinvio dovrà verificare la prova del fatto noto posto a base della presunzione fiscale e, se del caso, la prova liberatoria del contribuente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme, secondo il regime applicabile ratione temporis.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
Nelle ipotesi di doppia conforme la norma preclude la deducibilità in cassazione del vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., se la decisione di appello conferma quella di primo grado sulle medesime questioni di fatto.
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 11 agosto 2012, n. 134
È richiamato per la riformulazione dell'art. 348-ter c.p.c. applicabile al caso per ragioni temporali.
La Corte richiama il riparto dell'onere probatorio: spetta all'Amministrazione provare il fatto noto presupposto della pretesa fiscale e al contribuente l'eventuale prova liberatoria.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione quando la sentenza di appello conferma integralmente quella di primo grado sulle stesse questioni fattuali.
- Se una questione di fatto è stata effettivamente esaminata e decisa dal giudice di merito, la sua contestazione come errore percettivo o di valutazione non può essere veicolata attraverso il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., ma richiede, se ne ricorrono i presupposti, strumenti diversi come la revocazione per errore di fatto.
- In tema di accertamento tributario derivato o presupposto, la definitività dell'atto emesso verso il soggetto a monte non può essere affermata in modo automatico se risulta che, al momento della notifica, quel soggetto era già estinto; il giudice deve verificare la sequenza temporale degli eventi e la validità del presupposto impositivo.
- Quando la pretesa fiscale si fonda su una presunzione che deriva da un fatto noto, l'Amministrazione deve provare il fatto presupposto della pretesa, mentre il contribuente può contrastarla offrendo prova liberatoria.
- La mera mancata impugnazione di un avviso di accertamento non rende irretrattabile il presupposto impositivo se risulta che la notifica sia intervenuta quando il destinatario era già cessato o estinto.
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