Cassazione Penale, Sentenza n. 45694/2022 del 01/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello che, riformando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'art. 131-bis c.p. con revoca delle statuizioni civili. In primo grado i ricorrenti erano stati condannati per minacce aggravate (artt. 81 cpv., 110 e 612, comma 2 c.p.). I ricorrenti hanno dedotto vizi di motivazione: contraddittorieta' e illogicita' della sentenza impugnata, insufficiente e contraddittorio esame del compendio probatorio (querela, integrazione, testimonianze, raccomandata e annotazioni di servizio), omissione del controllo della credibilita' soggettiva e oggettiva dei dichiaranti, e violazione della regola dell'"oltre ogni ragionevole dubbio"; hanno richiesto l'annullamento della pronuncia sotto il profilo probatorio e formale.
La decisione
La Corte di legittimita' ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Pur riconoscendo l'interesse dei ricorrenti ad impugnare una pronuncia di non punibilita' (in quanto tale pronuncia ha efficacia di giudicato su fatti e illiceita', viene iscritta nel casellario giudiziale e puo' ostare a future applicazioni della stessa causa di non punibilita'), la Suprema Corte ha ritenuto i motivi generici. La doglianza relativa alla valutazione del compendio probatorio e della credibilita' e' stata qualificata come richiesta di rinnovazione del giudizio di merito, non consentita in sede di legittimita'. Anche il richiamo astratto alla regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio e' stato considerato generico. Per cio' i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
La norma e' stata interpretata nel senso che la dichiarazione di non punibilita' ex art. 131-bis non elimina gli effetti di accertamento del fatto: la pronuncia ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceita' e della responsabilita' dell'imputato, pur escludendo la punibilita'.
art. 81 cpv., art. 110, art. 612, comma 2, cod. pen.
Norme substantive richiamate per la qualificazione originaria del fatto (concorso di persone, concorso materiale/concettuale e minacce aggravate); erano il fondamento della condanna in primo grado.
Interpretazione: la sentenza che dichiara la non punibilita' ha efficacia di giudicato relativamente all'accertamento dei fatti e della loro illiceita', come previsto dall'art. 651-bis.
art. 3, lett. f, d.P.R. n. 313 del 2002
art. 3, lett. f, d.P.R. n. 313 del 2002
Tale disposizione e' richiamata per evidenziare che la pronuncia di non punibilita' e' soggetta ad iscrizione nel casellario giudiziale.
art. 131-bis, comma terzo, cod. pen.
Richiamata per sottolineare che una pronuncia di non punibilita' precedente puo' ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilita'; la Corte cita giurisprudenza che avalla tale effetto.
Sez. 3, n. 18891 del 22/11/2017 (Rv. 272877)
Sez. 3, n. 18891 del 22/11/2017 (2018), Rv. 272877
Giurisprudenza richiamata a conferma che la pronuncia di non punibilita' ha effetti che giustificano l'interesse degli imputati ad impugnare.
Norma utilizzata per applicare l'onere di versamento alla Cassa delle Ammende a carico dei ricorrenti, in considerazione dell'inammissibilita' dei ricorsi.
Massime di principio
- La pronuncia di non punibilita' ex art. 131-bis c.p. ha efficacia di giudicato sull'accertamento del fatto e della sua illiceita' e viene iscritta nel casellario giudiziale; chi teme il pregiudizio deve valutare l'opportunita' di ottenere un'assoluzione piena piuttosto che una non punibilita'.
- In Cassazione non e' consentita la mera rinnovazione del giudizio di merito: i motivi che si limitano a proporre una diversa valutazione delle prove o della credibilita' sono, se generici, inammissibili.
- Perche' un ricorso sia ammissibile in sede di legittimita' occorre dedurre questioni di diritto o vizi di motivazione specificamente valorizzati e dimostrabili (contraddizione interna, illogicita' manifesto, omissioni rilevanti), non semplici riproposizioni dei fatti.
- L'interesse ad impugnare una pronuncia di non punibilita' sussiste (per gli effetti sul casellario e sulla futura applicazione della stessa causa), ma non garantisce l'esame di merito: l'impugnante deve porre questioni di legittimita' e non solo di fatto.
- Vi e' il rischio di condanne alle spese e di sanzioni (art. 616 c.p.p.) quando i ricorsi risultano manifestamente inammissibili o generici; quindi occorre un'attenta valutazione preventiva della fondatezza tecnica dell'impugnazione.
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