Cassazione Penale, Sentenza n. 12202/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Frigerio ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto la sua richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n.150/2022. Il ricorrente sostiene che, benché la pena inflitta in sentenza sia di anni sei, va considerata la 'pena residua' risultante dal periodo di custodia cautelare (anni tre) e dalla liberazione anticipata, che porterebbe la pena residua a circa anni due e mesi due, rendendolo quindi ammissibile alle pene sostitutive previste dall'art. 20-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la disciplina delle pene sostitutive introdotte dal d.lgs. n.150/2022 si riferisce alla 'pena inflitta' dal giudice della cognizione (pena applicata in sentenza), non alla 'pena residua' calcolata in seguito alla detenzione cautelare o ad eventuali riduzioni. Pertanto i limiti massimi di pena previsti per ciascuna tipologia di pena sostitutiva si misurano rispetto alla pena inflitta (es. il limite di quattro anni). La Corte ha inoltre rilevato che le questioni di diritto non motivate nel merito non costituiscono vizio di motivazione appellabile nella forma dedotta. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma di riferimento per la domanda di pena sostitutiva; la Corte rileva che la disciplina transitoria non deroghi al principio che il giudizio sulla sostituibilità si rapporta alla pena inflitta.
Elenca le pene sostitutive; la Corte precisa che la sostituzione riguarda la pena 'inflitta' dal giudice della cognizione e non la cosiddetta pena residua.
art. 656 c.p.p. (comma 4-bis e comma 5)
Richiamato come norma pertinente per le misure alternative alla detenzione: nel contesto delle misure alternative il riferimento alla entità della pena è commisurato anche alla 'pena residua' al momento della decisione del magistrato di sorveglianza.
Richiamato per evidenziare che il legislatore descrive l'operazione di commisurazione della pena con il verbo 'applica', confermando che il parametro di riferimento è la pena inflitta in sentenza.
Il testo condiziona l'apertura della verifica di sostituibilità alla circostanza che sia stata 'applicata' una pena detentiva non superiore a quattro anni: ulteriore conferma che il parametro rilevante è la pena inflitta.
Richiamato per mostrare che il legislatore stesso usa la nozione di pena 'determinata' o 'applicata' in relazione al limite di quattro anni; il calcolo per reato continuato e aumenti è riferito alla pena inflitta.
Richiamato per l'obbligo del giudice di indicare nel dispositivo, in caso di sostituzione, sia la pena sostituita sia la pena sostitutiva, sottolineando il riferimento alla pena inflitta.
Massime di principio
- Le pene sostitutive previste dalla riforma vanno valutate rispetto alla pena inflitta dal giudice della cognizione, non rispetto alla pena residua risultante da detenzione cautelare o liberazione anticipata.
- La 'pena residua' è concetto rilevante nel sistema delle misure alternative disciplinate dal diritto penitenziario e dal codice di procedura penale quando la valutazione avviene in fase esecutiva/magistratura di sorveglianza, ma non per l'accesso alle pene sostitutive decise in sede di cognizione.
- I limiti massimi di pena stabiliti per ciascuna pena sostitutiva (es. 4 anni per alcune forme) devono essere confrontati con la pena inflitta in sentenza; se la pena inflitta eccede tali limiti la sostituzione non è ammissibile.
- La mancanza di motivazione su questioni di diritto, quando la questione è meramente normativa, non costituisce automaticamente un vizio di motivazione reclamabile nella forma dedotta: le questioni di diritto vanno dedotte come violazione di legge piuttosto che come difetto motivazionale.
- In caso di situazioni simili è necessario distinguere chiaramente se si agisce per ottenere una misura alternativa in sede esecutiva (ove conta la pena residua) o una pena sostitutiva già prevista in sede di sentenza (ove conta la pena inflitta).
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