Cassazione Penale, Ordinanza n. 03121/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 26/04/2024. Nel ricorso ha dedotto, con il primo e il secondo motivo, mancanza e illogicità della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il terzo, quarto e quinto motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione nel calcolo della pena, contestando la determinazione della pena base, gli aumenti per le sei usure accertate e per le due estorsioni, nonché la pena finale risultante dalla continuazione e dal trattamento sanzionatorio complessivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi sulle attenuanti generiche, osservando che il mancato riconoscimento può essere giustificato anche dall'assenza di elementi positivi e che la motivazione della sentenza impugnata non presentava vizi riconducibili all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. Ha inoltre ritenuto inammissibili e comunque manifestamente infondati i motivi sulla pena, perché la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p., e nella specie il calcolo della pena era stato congruamente motivato e privo di illogicità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
delimita il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, che non può tradursi in una nuova valutazione del merito quando la motivazione sia esente da evidenti illogicità.
la determinazione della pena deve avvenire nel rispetto dei criteri legali di commisurazione rimessi al prudente apprezzamento del giudice di merito.
la graduazione della pena deve tenere conto dei criteri di gravità del reato e della capacità a delinquere dell'imputato.
Massime di principio
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sulla semplice assenza di elementi o circostanze favorevoli all'imputato, senza necessità di un'analitica confutazione di ogni possibile argomento difensivo, purché la motivazione sia non manifestamente illogica.
- In cassazione non è consentito censurare il diniego delle attenuanti generiche mediante una richiesta di rivalutazione del merito, quando la sentenza impugnata offra una motivazione sufficiente e priva di evidenti contraddizioni.
- La determinazione della pena, compresa la fissazione della pena base e gli aumenti o le diminuzioni per aggravanti, attenuanti e continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; in sede di legittimità è sindacabile solo in presenza di arbitrio, violazione di legge o manifesta illogicità.
- Una censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile se mira soltanto a ottenere una diversa valutazione della congruità della pena, senza individuare specifici errori giuridici o logici nel ragionamento del giudice.
- La motivazione sul computo finale della pena è sufficiente quando indichi chiaramente la pena base e i successivi aumenti applicati per i singoli titoli di responsabilità o per la continuazione, consentendo di seguire il percorso logico della determinazione sanzionatoria.
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