Cassazione Civile, Ordinanza n. 35102/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing stipulato nel 2004 per un bene utilizzato nell'attività agricola. L'utilizzatore aveva contestato davanti ai giudici di merito la mancata indicazione del T.A.E.G. e la asserita usurarietà del costo complessivo dell'operazione, chiedendo la restituzione di interessi e spese asseritamente non dovuti, oltre all'annullamento del contratto e alla restituzione integrale di quanto versato. In particolare, la contestazione si concentrava sul superamento del tasso soglia per effetto dell'inclusione, nel calcolo del costo del finanziamento, del premio della polizza 'All Risks' imposta nel contratto. La corte territoriale aveva escluso tale voce dal T.A.E.G. perché la polizza era destinata a coprire i danni al bene e non a garantire il rimborso del credito, rilevando inoltre che il contratto di polizza non era stato prodotto dall'attore. Con il ricorso per cassazione, il soccombente ha denunciato violazione degli artt. 1815 e 1362 c.c., nonché dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1365 e 1370 c.c. e delle istruzioni della Banca d'Italia, sostenendo che la polizza, essendo imposta dal predisponente e funzionale a consentire il recupero del credito in caso di danni al bene, dovesse essere inclusa nel calcolo del tasso effettivo ai fini dell'usura, richiamando anche un precedente di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, da un lato, che la censura sulla violazione dei canoni di interpretazione contrattuale si risolvesse in una mera contrapposizione di una diversa lettura della clausola, senza indicare specificamente in che modo il giudice di merito si fosse discostato dai criteri ermeneutici invocati; dall'altro, che il motivo difettasse di specificità e decisività perché non si confrontava con una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia la mancata produzione della polizza, la quale impediva di verificare se essa garantisse il rimborso del credito e quindi dovesse essere computata nel T.A.E.G. Il ricorso è stato quindi respinto in rito; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto
Il motivo di ricorso per cassazione deve denunciare correttamente la violazione di legge, ma non può trasformarsi in una richiesta di nuovo esame del merito interpretativo.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
difetto di specificità e decisività
Il motivo è inammissibile se si limita a riproporre le difese di merito senza confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
È richiamato in relazione alla dedotta usurarietà del costo del finanziamento e alle conseguenze dell'eventuale superamento del tasso soglia.
I criteri di interpretazione del contratto non consentono in cassazione un riesame della volontà negoziale, ma solo il controllo sull'esatto uso dei canoni ermeneutici.
Invocato dal ricorrente per sostenere che la clausola sulla polizza dovesse essere letta in funzione dell'operazione di credito, ma la censura è stata ritenuta apodittica.
Invocato per l'interpretazione delle clausole predisposte unilateralmente, ma la Corte ha escluso che ciò bastasse a superare la valutazione di merito.
Richiamato nei gradi di merito per escludere la configurabilità di anatocismo sulla base della disciplina contrattuale e regolamentare applicabile.
art. 3 delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000
Richiamato nei gradi di merito come fonte di disciplina conforme della capitalizzazione degli interessi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato in correlazione con il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura per violazione dei criteri di interpretazione del contratto è inammissibile se si limita a contrapporre una diversa lettura della clausola a quella accolta dal giudice di merito, senza indicare specificamente il canone ermeneutico violato e il modo in cui esso sarebbe stato disatteso.
- Il sindacato della Corte di cassazione non può estendersi alla ricostruzione della volontà delle parti né al riesame del risultato interpretativo, essendo limitato al controllo sulla correttezza logico-giuridica del procedimento ermeneutico seguito dal giudice di merito.
- Quando la sentenza impugnata fonda la decisione su più rationes decidendi, il ricorso è inammissibile se non si confronta con tutte le ragioni autonome poste a base della decisione, poiché il motivo deve essere specifico e decisivo.
- La deduzione della mancata inclusione di una voce di costo nel T.A.E.G. richiede che la parte produca e dimostri il contenuto della clausola o del contratto rilevante, ove tale produzione sia necessaria per verificare la funzione della spesa ai fini del computo del costo del credito.
- Ai fini della verifica dell'usura in operazioni di finanziamento, non ogni costo collegato al contratto è automaticamente imputabile al tasso, occorrendo accertare se la voce contestata abbia funzione di garanzia del rimborso del credito o sia invece diretta a coprire altri rischi o prestazioni.
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