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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32616/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorsi avverso il decreto del 16/12/2021 della Corte d'appello di Napoli che, in materia di misure di prevenzione patrimoniali, aveva: revocato la confisca per equivalente nella parte relativa a una somma contestata a Nicola Ferraro e la confisca diretta su un immobile intestato a Gina Vanacore; confermato la confisca di altri beni a carico di Ferraro, Vanacore e Gelsomina Crisci. I ricorrenti contestavano: la ritenuta pericolosità sociale qualificata di Ferraro (vizio di motivazione e insufficienza probatoria), la sproporzione o illiceità della confisca sui beni (immobili, veicoli, società, emolumenti regionali e futuro vitalizio), la mancata considerazione della consulenza tecnica di parte che attestava provvista lecita per alcuni beni, la violazione dell'art. 649 c.p.p. per presunta sovrapposizione con giudizi penali di merito, e, per Vanacore, l'irricevibilità per decorrenza dei termini ex art. 26 d.lgs. 159/2011 e la provenienza lecita di un immobile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Ha confermato che il ricorso in materia di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge (inclusa motivazione inesistente o meramente apparente) e non per semplice rivalutazione del compendio probatorio. La Corte ha ritenuto adeguata e sufficiente la motivazione della Corte distrettuale sul punto della pericolosità qualificata di Ferraro, fondata sulla condanna definitiva per concorso esterno in associazione camorristica e sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia (incluso Nicola Schiavone) e sugli esiti di procedimenti penali collegati. Ha inoltre confermato la possibilità di confiscare l'intero patrimonio aziendale e i redditi da esso derivanti quando l'impresa abbia operato grazie alla cointeressenza o avvalendosi della forza intimidatrice del clan; ne deriva la confiscabilità anche dei beni acquistati con quei redditi. Quanto agli emolumenti e al vitalizio ricevuti dall'ente pubblico, la Corte ha ritenuto possibile la confisca integrale degli importi già percepiti (essendosi confusi con il patrimonio) e anche del futuro vitalizio, quando la causa del loro riconoscimento sia stata inquinata dall'appoggio del clan. Le censure relative all'art. 649 c.p.p. sono state respinte perché il giudizio di prevenzione ha autonomia di fatto e di prova rispetto al giudizio penale. Le doglianze dei terzi (Vanacore e Crisci) sulla provenienza lecita di alcuni beni sono state ritenute generiche o non idonee a mostrare l'assenza di collegamento economico con il Ferraro.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)

    art. 1 e ss.; art. 10 comma 3; art. 24 e ss.; art. 25; art. 26; art. 27 comma 2

    Regolamenta il procedimento di prevenzione patrimoniale; la Cassazione ricorda che il ricorso in questa materia è ammissibile solo per violazione di legge (inclusa motivazione inesistente o meramente apparente) e applica le norme per l'accertamento della pericolosità sociale e la confisca dei beni.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la sovrapposizione tra sequestro/confisca penale e prevenzione; la Corte afferma che le condizioni legittimanti i due provvedimenti sono diverse e l'art. 649 non preclude la confisca di prevenzione quando vi sia autonoma valutazione probatoria.

  • art. 545 e 546 cod. proc. civ.

    Norme sull'impignorabilità dei compensi retributivi/pensionistici; la Corte stabilisce che tali limiti non sono opponibili ai provvedimenti ablativi di natura pubblicistica quando le somme si sono fuse col patrimonio e/o derivano da attività inquinata da attività mafiosa.

  • legge n. 356/1992

    Norma richiamata nel contesto di restituzioni operate in giudizio penale; la Corte ha ritenuto che i procedimenti penale e di prevenzione possano avere piattaforme probatorie diverse, quindi la restituzione in sede penale non impedisce la confisca di prevenzione.

  • legge n. 203/1991

    Citata dai ricorrenti come aggravante non contestata in alcuni procedimenti; la Corte sottolinea che la mancata contestazione dell'aggravante nei procedimenti penali non impedisce l'uso degli esiti processuali nel giudizio di prevenzione, nei limiti consentiti.

  • Direttiva 2014/42/UE

    Riferimento europeo usato per giustificare l'orientamento secondo cui le misure ablative perseguono interesse pubblicistico e non si conformano ai limiti civilistici di impignorabilità.

Massime di principio

  • Il ricorso in materia di misure di prevenzione davanti alla Corte di Cassazione è ammesso prevalentemente per violazioni di legge e per motivazione inesistente o meramente apparente; non è la sede per una rivalutazione del fatto probatorio se non quando la motivazione è radicalmente assente.
  • La pericolosità sociale (anche qualificata) può essere accertata nel giudizio di prevenzione sulla base di sentenze penali, collaboratori di giustizia e altri procedimenti, anche se alcuni si sono conclusi con prescrizione o assoluzione, purché non venga negata la sussistenza dei fatti rilevanti.
  • Se è dimostrata la 'mafiosità' o la cointeressenza dell'impresa al clan, la confisca può estendersi all'intero patrimonio aziendale e ai beni acquistati con i redditi aziendali, anche se tali beni risultano formalmente intestati a terzi.
  • I limiti civilistici di impignorabilità degli emolumenti/pensioni non sono necessariamente opponibili alle misure ablative di natura pubblicistica: somme già percepite e confuse nel patrimonio possono essere sottoposte a confisca integrale; lo stesso può valere per un futuro vitalizio quando la causa del riconoscimento è inquinata.
  • L'art. 649 c.p.p. non impedisce automaticamente la confisca di prevenzione quando vi sia una diversa piattaforma probatoria e condizioni autonome rispetto al giudizio penale; la prova di sovrapposizione deve essere specifica e documentata.
  • I terzi interessati (coniuge, familiari, prestanome) che invocano la provenienza lecita dei beni devono fornire prova dettagliata e documentale dell'autonoma e precedente provvista; mere affermazioni o consulenze di parte non dettagliate rischiano di essere ritenute insufficienti.

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