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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6843/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Brescia che aveva respinto l'appello contro il provvedimento del g.i.p. che aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo dei locali aziendali. Il sequestro era stato richiesto per il rischio di diffusione nell'aria di agenti chimici potenzialmente tossici, in relazione all'ipotizzato illecito previsto dagli artt. 64, comma 1, lett. a), e 68, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008. Nel ricorso si contestava la motivazione del Tribunale: si sosteneva l'inaffidabilità dei riscontri analitici prodotti dall'azienda, l'erronea valutazione della conformità degli accertamenti tecnici alle norme tecniche e il rilievo attribuito ad un monitoraggio i cui risultati non sarebbero noti

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso fosse proposto per motivi non consentiti: contro i provvedimenti in sede di impugnazione in materia di sequestri è ammesso il ricorso per cassazione solo per violazione di legge (art. 325 c.p.p.), e in tema di motivazione la cassazione può essere fondata solo sull'inesistenza o mera apparenza della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Nel caso concreto l'ordinanza impugnata presentava una motivazione articolata e sufficiente: il Tribunale aveva rilevato che l'organo di vigilanza aveva attestato l'adeguamento di parte degli impianti, che l'azienda aveva eseguito interventi di manutenzione e successivi monitoraggi con valori nei limiti, e che non era emerso alcun accertamento tecnico contrario (la consulenza tecnica richiesta dall'organo di vigilanza non era stata eseguita). Alla luce di ciò non risultava sussistere, neppure a livello di fumus, una situazione illecita giustificativa del sequestro; pertanto le doglianze del ricorrente, che puntavano su una valutazione più penetrante della motivazione e sull'affidabilità delle analisi, non potevano essere accolte in cassazione

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 81/2008, art. 64, comma 1, lett. a)

    Riferimento alla norma che disciplina gli obblighi relativi alla protezione da agenti chimici e alle misure di prevenzione: nel caso era contestato un illecito connesso alla diffusione di agenti chimici potenzialmente tossici

  • d.lgs. n. 81/2008, art. 68, comma 1

    Disposizione collegata alle sanzioni e alle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro; richiamata nel quadro del reato ipotizzato

  • art. 325 c.p.p., comma 1

    Stabilisce che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti in sede di impugnazione in materia di sequestri è consentito solo per violazione di legge; limita quindi i motivi ammissibili in materia di misure cautelari

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)

    Indica i vizi di motivazione che possono essere dedotti in cassazione: rilevabile la mera inesistenza o apparenza della motivazione, non la contraddittorietà o l'illogicità manifesta; principio applicato per dichiarare inammissibile il ricorso

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    Norma citata in relazione alle richieste scritte del Pubblico Ministero trasmesse ai sensi della disposizione (rilevanza procedurale nelle conclusioni del PM)

Massime di principio

  • Avverso provvedimenti adottati in sede di impugnazione in materia di sequestri il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art. 325 c.p.p.); non sono motivi ammessi le critiche alla valutazione dei fatti salvo che la motivazione sia del tutto assente o manifestamente apparente
  • La Corte di legittimità verifica in sede di cassazione l'esistenza e la sufficienza della motivazione, non il merito valutativo degli elementi probatori: la contraddittorietà o l'illogicità della motivazione non sempre costituisce motivo di cassazione a meno che non renda incomprensibile il percorso argomentativo
  • Accertamenti tecnici e monitoraggi eseguiti dall'azienda possono, se coerenti e non smentiti da altri accertamenti tecnici, suffragare l'insussistenza del fumus del reato e quindi impedire il sequestro preventivo
  • Se l'organo di vigilanza contesta l'attendibilità delle misurazioni, è opportuno promuovere una consulenza tecnica (CTU) o ulteriori accertamenti tecnici per fornire prova contraria: l'assenza di tale accertamento tecnico rende più debole la contestazione dei risultati aziendali
  • Per disporre il sequestro preventivo occorre dimostrare fumus del reato e periculum; la semplice deduzione di criticità tecniche non basta se esistono evidenze documentali di adeguamento e monitoraggi nei limiti
  • In situazioni analoghe il pubblico ministero dovrebbe curare la raccolta di elementi tecnici contrari (CTU, campionamenti indipendenti) prima di insistere su misure cautelari proponendo ricorso in cassazione, tenendo conto dei limiti di sindacato della Cassazione sulla motivazione

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