Cassazione Penale, Sentenza n. 36067/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato era stato condannato, all’esito di giudizio abbreviato, per una rapina consumata in concorso e una rapina tentata in concorso, aggravate dalla recidiva reiterata specifica e unificate dalla continuazione. Il G.u.p. del Tribunale di Roma, con sentenza del 6 maggio 2025, aveva irrogato la pena di quattro anni di reclusione ed euro 1.200 di multa, dopo aver determinato la pena base per la rapina consumata in cinque anni di reclusione ed euro 1.500 di multa e applicato l’aumento di un anno di reclusione ed euro 300 di multa per la tentata rapina. La Corte d’appello di Roma, il 27 febbraio 2026, aveva escluso l’aggravante dell’art. 628, terzo comma, n. 1, c.p., relativa alle minacce commesse da più persone riunite, confermando la pena. Con il primo motivo, il ricorrente denunciava vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena: sosteneva che, una volta esclusa un’aggravante ritenuta in primo grado, la Corte d’appello avrebbe dovuto ricalcolare concretamente la pena e spiegare perché fosse comunque adeguata la misura originaria, senza limitarsi a richiamare la gravità della condanna e i precedenti penali; lamentava inoltre la mancata indicazione della nuova pena base e dei successivi aumenti e diminuzioni. Con il secondo motivo, denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego dell’attenuante di lieve entità della rapina, introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024. Contestava che il valore dei beni fosse idoneo a escludere la lieve entità e che il richiamo al cognome dell’imputato dimostrasse una concreta maggiore capacità intimidatoria; osservava inoltre che non vi era stata aggressione fisica, che i toni erano rimasti moderati, che l’imputato non era sceso dall’autovettura e che l’azione non aveva destato particolare allarme sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati entrambi i motivi. Sul trattamento sanzionatorio, ha rilevato che la pena base per la rapina consumata era già stata fissata nel minimo edittale previsto per la rapina semplice e che l’aggravante esclusa in appello non era stata concretamente valorizzata nel calcolo della pena. La Corte d’appello aveva inoltre rinnovato il bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva reiterata specifica, confermandone l’equivalenza; una prevalenza delle attenuanti era preclusa dall’art. 69, quarto comma, c.p. La conferma della pena, adeguatamente motivata con riferimento alla gravità dei fatti e ai precedenti, non violava il divieto di reformatio in peius ed era espressione di una valutazione di merito non censurabile in cassazione se congruamente motivata. Quanto all’attenuante della lieve entità, la Corte ha ritenuto legittimo il diniego fondato sia sul valore dei beni sottratti o perseguiti — uno smartphone nella rapina consumata e tutto il denaro detenuto dalla vittima nella rapina tentata — sia sulla portata intimidatoria delle minacce, accresciuta dal richiamo dell’imputato al proprio cognome, di notoria fama criminale. Ha osservato che tali elementi possono essere valutati nel giudizio complessivo sulla lieve entità e che il richiamo al cognome, ripetuto in entrambe le occasioni, era concretamente idoneo a intimidire le vittime. Ai sensi dell’art. 616, comma 1, c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Decisione deliberata il 2 ottobre 2026.
Norme richiamate
Con la sentenza n. 86 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, primo comma, cod. pen., «nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».
La rapina di lieve entità è configurabile quando, valutato il fatto nel suo complesso, natura e modalità della condotta, offesa personale e danno o pericolo risultino di particolare tenuità; l’attenuante consente una diminuzione della pena non eccedente un terzo.
Si deve in proposito osservare come un diverso esito del giudizio di bilanciamento, nel senso della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata specifica, sarebbe stato precluso dal divieto che è stabilito dal quarto comma dell’art. 69 cod. pen.
Nel caso esaminato, il divieto previsto dall’art. 69, quarto comma, c.p. impediva di dichiarare prevalenti le attenuanti generiche sulla recidiva reiterata specifica.
Nel caso in esame, nel ribadire che, per il divieto che è stabilito dall’art. 69, quarto comma, cod. pen., le circostanze attenuanti generiche non avrebbero potuto essere reputate più che equivalenti rispetto alla ritenuta recidiva reiterata specifica, si deve ritenere che, col fare riferimento alla «gravità della condanna», il che va evidentemente inteso nel senso della gravità dei fatti per cui era intervenuta condanna, e ai precedenti penali di Angelo Casamonica, la Corte d’appello di Roma abbia sufficientemente motivato in ordine alla confermata congruità della pena irrogata – la quale, quanto alla pena base detentiva, corrisponde in realtà, come si è visto, al minimo edittale che è previsto per la rapina “semplice” – rispetto ai parametri che sono indicati nell’art. 133 cod. pen., rendendo una motivazione che, attenendo a una valutazione discrezionale che è tipica del giudizio di merito, non è perciò sindacabile in questa sede.
La congruità della pena può essere motivata mediante il riferimento alla gravità dei fatti e ai precedenti dell’imputato, tenuto conto dei parametri dell’art. 133 c.p.; la valutazione discrezionale di merito non è sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando l’inammissibilità è riconducibile a profili di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando in appello viene esclusa un’aggravante, il giudice deve rinnovare il giudizio di comparazione tra le circostanze residue; può confermare il precedente bilanciamento e lasciare invariata la pena, purché la valutazione sia congruamente motivata. Tale conferma non viola il divieto di reformatio in peius.
- La motivazione sulla congruità della pena può richiamare la gravità dei fatti e i precedenti dell’imputato, in rapporto ai parametri dell’art. 133 c.p.; se adeguata, esprime una valutazione di merito non sindacabile in cassazione.
- L’attenuante della rapina di lieve entità richiede una valutazione complessiva del fatto: possono rilevare il valore dei beni sottratti o perseguiti e la portata intimidatoria delle minacce, insieme alla natura, ai mezzi e alle modalità della condotta e all’entità del danno o del pericolo.
- Nel valutare la portata intimidatoria di una minaccia, il giudice può considerare il richiamo dell’autore a un cognome associato a notoria fama criminale, quando le circostanze concrete rendano tale richiamo idoneo a intimidire la vittima.
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