Cassazione Penale, Sentenza n. 37219/2022 del 03/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Mantova (11/01/2022) con cui, su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., era stata applicata a Cioban Calin Marcel la pena di 2 anni di reclusione e euro 4.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, con concessione della sospensione condizionale della pena sia per la pena detentiva sia per la pena pecuniaria. Il ricorrente denunciava l'illegalità della concessione della sospensione anche per la pena pecuniaria in violazione dei limiti di cui all'art. 163, comma 1, c.p.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che la sospensione condizionale, nelle ipotesi di pena pecuniaria congiunta a pena detentiva, possa riguardare la sola pena detentiva e non anche la pena pecuniaria, secondo l'interpretazione dell'art. 163, comma 1, c.p., con riferimento al ragguaglio della pena ai sensi dell'art. 135 c.p. Poiché il giudice aveva comunque disposto la sospensione anche della pena pecuniaria, la sentenza è stata ritenuta affetta da vizio e, per l'incidenza sul procedimento di patteggiamento (il giudice deve verificare la concedibilità del beneficio), la sentenza è stata annullata nella sua interezza senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Mantova per nuovo giudizio.
Norme richiamate
disciplina il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). Il giudice ha il potere-dovere di verificare la concedibilita' dei benefici e deve rigettare l'accordo se sussistono condizioni ostative; in caso contrario la sentenza è affetta da nullità.
Nelle ipotesi di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena complessivamente ragguagliata ai sensi dell'art. 135 superi i due anni, il giudice può disporre la sospensione dell'esecuzione della sola pena detentiva; ne consegue che non è ammissibile la sospensione contemporanea della pena pecuniaria.
Norma usata per il ragguaglio delle pene ai fini del computo della misura complessiva della pena e per verificare i limiti di concedibilità della sospensione condizionale.
Giurisprudenza citata (Sez. 4, n. 37968 del 06/10/2021 e altra)
Principio secondo cui l'accordo tra parti può essere rinegoziato fino alla ratifica del giudice; la pronuncia che recepisce un accordo già sostituito è affetta da difetto di correlazione tra richiesta e sentenza.
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena, quando si tratta di pena pecuniaria congiunta a pena detentiva, può essere disposta solo rispetto alla pena detentiva se la disciplina di ragguaglio (art. 135 c.p.) porta la pena complessiva oltre i limiti previsti; non è legittimo sospendere anche la pena pecuniaria.
- Nel patteggiamento le parti possono modificare l'accordo fino al momento in cui il giudice lo ratifica: qualsiasi cambiamento concordato in udienza sostituisce l'accordo precedente e vincola la verifica del giudice.
- Il giudice ha il dovere di controllare la liceità delle condizioni richieste dalle parti (art. 444 c.p.p.); se ratifica un accordo che contiene vizi ostativi il provvedimento è nullo nell'interezza e comporta l'annullamento e il rinvio degli atti per nuovo giudizio.
- La difesa non può considerare corretto come "errore materiale" un diverso esito frutto di rinegoziazione in udienza: occorre documentare e contestare immediatamente qualsiasi cambiamento prima della ratifica del giudice.
- In presenza di un patteggiamento illegittimamente omnicomprensivo di benefici non concedibili, l'annullamento integrale è la conseguenza tipica, con trasmissione degli atti al giudice che ha pronunciato per il prosieguo.
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