Cassazione Penale, Sentenza n. 19599/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale impugnava la sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva dichiarato estinto il reato per remissione tacita di querela ritenendo la fattispecie configurabile come truffa procedibile a querela. Il PG censurava l'esclusione dell'aggravante della minorata difesa (art. 61, n.5 c.p.) in relazione alla truffa online e sosteneva inoltre che, per la concorrenza della recidiva infraquinquennale, il reato doveva rimanere perseguibile d'ufficio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso: la sentenza del Tribunale è stata annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Catanzaro per il giudizio. La Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante della minorata difesa nei confronti dell'imputato (quindi il reato è procedibile d'ufficio) poiché il fatto che il venditore avesse fornito numero di telefono e coordinate bancarie non dimostrava lo svolgimento di una reale, completa identificazione o la possibilità di visionare la merce; inoltre la Corte ha confermato che, alla data del fatto (14/02/2018), la recidiva poteva rendere la truffa procedibile d'ufficio in base alla giurisprudenza di legittimità richiamata. Per questi motivi la remissione tacita di querela non era idonea a estinguere il processo e la sentenza di non doversi procedere è stata annullata.
Norme richiamate
"il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante"
La Corte interpreta la norma nel senso che la truffa è in linea generale procedibile a querela, ma la presenza di circostanze aggravanti (tra cui, ove configurabile, la minorata difesa) può rendere il reato perseguibile d'ufficio.
art. 61 n.5 c.p. (minorata difesa)
L'aggravante si applica alla truffa online solo se è provato che l'autore abbia consapevolmente e concretamente tratto vantaggio dall'utilizzo della rete o della distanza, ossia abbia sfruttato le condizioni di luogo per ostacolare la difesa della vittima; nel caso concreto la Corte ritiene che ciò sussistesse.
art. 531 c.p.p. (sentenza per estinzione del reato per remissione di querela)
La norma disciplina gli effetti della remissione di querela; la Corte ribadisce che la remissione non estingue il reato quando questo è procedibile d'ufficio per la presenza di aggravanti.
Norma richiamata nel dibattito sulla procedibilità d'ufficio in presenza di recidiva: la Corte ha osservato che la ricostruzione della Procura era infondata su taluni punti ma che, per la data del fatto, la recidiva poteva comunque rendere procedibile il reato d'ufficio secondo l'indirizzo della Cassazione.
Il decreto ha inciso sulla disciplina della procedibilità della truffa introducendo modifiche; la Corte valuta la data del fatto rispetto all'entrata in vigore del decreto per determinare la corretta applicabilità delle nuove regole.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. Un., sent. n. 11147/2021 e altre richiamate)
La Corte richiama l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la recidiva ha natura di circostanza pertinente al reato e, se qualificata, rientra nelle circostanze ad "effetto speciale" che possono rendere la truffa procedibile d'ufficio; tale consolidato orientamento è stato determinante per escludere l'estinzione del reato per remissione di querela.
Massime di principio
- In caso di truffa online l'aggravante della "minorata difesa" (art. 61, n.5 c.p.) richiede la prova che l'autore abbia concretamente e consapevolmente sfruttato la distanza o l'anonimato offerti dalla rete; non è sufficiente la sola vendita a distanza o un contatto telefonico se non emergono elementi di vantaggio specifico derivante dall'uso della rete.
- La mera comunicazione di un numero di telefono o di coordinate bancarie non elimina automaticamente la condizione di minorata difesa: occorre valutare se tali elementi abbiano effettivamente consentito alla vittima di verificare l'identità del venditore o di visionare la merce.
- Se è accertata una circostanza aggravante ad "effetto speciale" (come la recidiva qualificata, secondo la giurisprudenza della Cassazione), la truffa può essere perseguibile d'ufficio e quindi la remissione della querela non impedisce il prosieguo dell'azione penale.
- Nella valutazione della procedibilità è essenziale determinare la data del fatto rispetto all'entrata in vigore di riforme normative rilevanti (es. D.Lgs. n.36/2018), perché la disciplina applicabile può cambiare in ragione del momento in cui il reato è stato consumato.
- Nei casi dubbi è opportuno documentare e verificare specifici elementi che dimostrino l'approfittamento consapevole dello strumento telematico (es. uso di piattaforme anonime, finti profili, modalità organizzative che impediscono ogni verifica da parte della vittima) per sostenere o contrastare l'applicazione dell'aggravante.
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