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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31319/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputato proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 593, comma 2, c.p.p., per intervenuta modifica normativa (legge 9/8/2024, n.114) che avrebbe reso non impugnabili le assoluzioni per reati con citazione diretta; 2) nullità della sentenza per omessa motivazione in violazione degli artt. 125, comma 3 c.p.p., 111 Cost. e 546 c.p.p.; 3) vizio di motivazione per mancato obbligo di motivazione rafforzata da parte della Corte d'appello, in quanto la sentenza di primo grado era carente; 4) travisamento della prova e carenza motivazionale nella ricostruzione della testimonianza del teste Fusi e nella valutazione degli assegni e della documentazione fiscale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Nel merito: primo motivo manifestamente infondato perché si applica il principio tempus regit actum - le sentenze pronunciate prima dell'entrata in vigore della legge n.114/2024 possono essere appellate dal P.M.; secondo e terzo motivo manifestamente infondati in quanto la giurisprudenza di legittimità autorizza il giudice d'appello a integrare o redigere ex novo la motivazione mancante; quarto motivo inammissibile perché si limitava a doglianze di merito e a stralci di deposizioni senza il necessario confronto argomentativo e senza indicare atti processuali che rendano manifesta l'incongruenza della motivazione. Conseguentemente dichiarato inammissibile il ricorso e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e ad una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (in primo grado il Tribunale aveva assolto; la Corte d'appello, con sentenza del 24/09/2024, aveva riformato l'assoluzione e condannato Calcinai per i reati ascritti ai capi a) e b) (art. 4 d.lgs. 74/2000) a 2 anni di reclusione; il capo c) (art.10‑quater d.lgs. 74/2000) è stato dichiarato estinto per prescrizione).

Norme richiamate

  • d.lgs. 74/2000, art. 4

    Norma sostanziale contestata in primo grado: reato fiscale per cui il ricorrente è stato ritenuto responsabile dalla Corte d'appello

  • d.lgs. 74/2000, art. 10‑quater

    Norma contestata al capo c); la Corte d'appello ne ha dichiarato l'estinzione per prescrizione

  • cod. proc. pen., art. 593, comma 2

    Norma processuale sull'impugnabilità delle sentenze di proscioglimento; oggetto della prima doglianza ma la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina vigente al momento della pronuncia della sentenza impugnata

  • legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 2, comma 1, lett. p

    Modifica la disciplina sull'impugnabilità delle assoluzioni; la Corte ha ritenuto che, non essendovi disposizioni transitorie, non si applica retroattivamente alle sentenze pronunciate prima della sua entrata in vigore

  • cod. proc. pen., art. 550, commi 1 e 2

    Riferimento ai reati menzionati nella nuova disciplina dell'impugnabilità; la Corte precisa che rileva il momento della pronuncia della sentenza per determinare il regime impugnatorio

  • principio "tempus regit actum"

    Principio applicato per stabilire che al procedimento si applica la disciplina vigente al momento della pronuncia della sentenza impugnata

  • cod. proc. pen., art. 125, comma 3

    Richiamato nella doglianza sulla motivazione; la Corte ritiene che la mancanza di motivazione del primo grado può essere colmata dal giudice d'appello

  • Costituzione, art. 111

    Richiamato dal ricorrente in tema di garanzia del doppio grado; la Corte ha ritenuto compatibile la rimessione integrativa della motivazione al giudice d'appello

  • cod. proc. pen., art. 546, comma 1, lett. e)

    Norma richiamata in relazione ai vizi di motivazione; la Corte ha confermato i poteri di cognizione dell'appello

  • cod. proc. pen., art. 604

    Indica i casi tassativi in cui dichiarare la nullità della sentenza; la Corte ricorda che la mancanza assoluta di motivazione non rientra automaticamente tra tali casi

  • cod. proc. pen., art. 606

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato i limiti del sindacato di legittimità sui fatti

  • cod. proc. pen., art. 616

    Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria per il ricorso inammissibile; applicata alla luce dell'assenza di colpa non ravvisata

  • Giurisprudenza: Sez. U. n. 27614 del 29/03/2007

    Principio secondo cui, in assenza di regole transitorie, per il regime impugnatorio si fa riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato

  • Giurisprudenza: Sez. U. n. 3287 del 27/11/2008

    Conferma che la mancanza assoluta di motivazione può essere integrata dal giudice d'appello che ha piena cognizione e può redigere ex novo la motivazione

  • Giurisprudenza varia citata (es. Sez.6 n.1270/2024, Sez. F n.38927/2014, Sez. U n.2110/1995)

    Giurisprudenza consolidata che disciplina i limiti del sindacato di legittimità sui fatti, le regole sulla motivazione e i criteri di ammissibilità dei motivi di cassazione

Massime di principio

  • Quando cambia la disciplina delle impugnazioni, si applica la regola vigente al momento della pronuncia della sentenza impugnata salvo espressa disposizione transitoria (principio tempus regit actum).
  • L'omessa o carente motivazione della sentenza di primo grado non impone automaticamente la nullità e la trasmissione ex art. 604 c.p.p.: il giudice d'appello, nei limiti dei suoi poteri di piena cognizione, può integrare o redigere ex novo la motivazione.
  • In cassazione i profili che costituiscono mera rivalutazione di merito o travisamento della prova sono, di norma, inammissibili: il ricorrente deve indicare specifici "atti del processo" e dimostrare incongruenze manifeste o errori logici evidenti che rendano manifestamente insostenibile la motivazione impugnata.
  • Le impugnazioni proposte dal Pubblico Ministero su sentenze pronunciate prima di una modifica normativa restrittiva dell'impugnabilità possono essere ritenute ammissibili se la nuova norma non prevede effetti retroattivi o disposizioni transitorie.
  • Ricorsi privi di autosufficienza argomentativa o basati su stralci non contestualizzati della prova testimoniale sono normalmente dichiarati inammissibili per genericità.

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