Cassazione Penale, Sentenza n. 31319/2025 del 19/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Imputato proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 593, comma 2, c.p.p., per intervenuta modifica normativa (legge 9/8/2024, n.114) che avrebbe reso non impugnabili le assoluzioni per reati con citazione diretta; 2) nullità della sentenza per omessa motivazione in violazione degli artt. 125, comma 3 c.p.p., 111 Cost. e 546 c.p.p.; 3) vizio di motivazione per mancato obbligo di motivazione rafforzata da parte della Corte d'appello, in quanto la sentenza di primo grado era carente; 4) travisamento della prova e carenza motivazionale nella ricostruzione della testimonianza del teste Fusi e nella valutazione degli assegni e della documentazione fiscale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Nel merito: primo motivo manifestamente infondato perché si applica il principio tempus regit actum - le sentenze pronunciate prima dell'entrata in vigore della legge n.114/2024 possono essere appellate dal P.M.; secondo e terzo motivo manifestamente infondati in quanto la giurisprudenza di legittimità autorizza il giudice d'appello a integrare o redigere ex novo la motivazione mancante; quarto motivo inammissibile perché si limitava a doglianze di merito e a stralci di deposizioni senza il necessario confronto argomentativo e senza indicare atti processuali che rendano manifesta l'incongruenza della motivazione. Conseguentemente dichiarato inammissibile il ricorso e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e ad una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (in primo grado il Tribunale aveva assolto; la Corte d'appello, con sentenza del 24/09/2024, aveva riformato l'assoluzione e condannato Calcinai per i reati ascritti ai capi a) e b) (art. 4 d.lgs. 74/2000) a 2 anni di reclusione; il capo c) (art.10‑quater d.lgs. 74/2000) è stato dichiarato estinto per prescrizione).
Norme richiamate
Norma sostanziale contestata in primo grado: reato fiscale per cui il ricorrente è stato ritenuto responsabile dalla Corte d'appello
d.lgs. 74/2000, art. 10‑quater
Norma contestata al capo c); la Corte d'appello ne ha dichiarato l'estinzione per prescrizione
cod. proc. pen., art. 593, comma 2
Norma processuale sull'impugnabilità delle sentenze di proscioglimento; oggetto della prima doglianza ma la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina vigente al momento della pronuncia della sentenza impugnata
legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 2, comma 1, lett. p
Modifica la disciplina sull'impugnabilità delle assoluzioni; la Corte ha ritenuto che, non essendovi disposizioni transitorie, non si applica retroattivamente alle sentenze pronunciate prima della sua entrata in vigore
cod. proc. pen., art. 550, commi 1 e 2
Riferimento ai reati menzionati nella nuova disciplina dell'impugnabilità; la Corte precisa che rileva il momento della pronuncia della sentenza per determinare il regime impugnatorio
principio "tempus regit actum"
Principio applicato per stabilire che al procedimento si applica la disciplina vigente al momento della pronuncia della sentenza impugnata
cod. proc. pen., art. 125, comma 3
Richiamato nella doglianza sulla motivazione; la Corte ritiene che la mancanza di motivazione del primo grado può essere colmata dal giudice d'appello
Costituzione, art. 111
Richiamato dal ricorrente in tema di garanzia del doppio grado; la Corte ha ritenuto compatibile la rimessione integrativa della motivazione al giudice d'appello
cod. proc. pen., art. 546, comma 1, lett. e)
Norma richiamata in relazione ai vizi di motivazione; la Corte ha confermato i poteri di cognizione dell'appello
Indica i casi tassativi in cui dichiarare la nullità della sentenza; la Corte ricorda che la mancanza assoluta di motivazione non rientra automaticamente tra tali casi
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato i limiti del sindacato di legittimità sui fatti
Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria per il ricorso inammissibile; applicata alla luce dell'assenza di colpa non ravvisata
Giurisprudenza: Sez. U. n. 27614 del 29/03/2007
Principio secondo cui, in assenza di regole transitorie, per il regime impugnatorio si fa riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato
Giurisprudenza: Sez. U. n. 3287 del 27/11/2008
Conferma che la mancanza assoluta di motivazione può essere integrata dal giudice d'appello che ha piena cognizione e può redigere ex novo la motivazione
Giurisprudenza varia citata (es. Sez.6 n.1270/2024, Sez. F n.38927/2014, Sez. U n.2110/1995)
Giurisprudenza consolidata che disciplina i limiti del sindacato di legittimità sui fatti, le regole sulla motivazione e i criteri di ammissibilità dei motivi di cassazione
Massime di principio
- Quando cambia la disciplina delle impugnazioni, si applica la regola vigente al momento della pronuncia della sentenza impugnata salvo espressa disposizione transitoria (principio tempus regit actum).
- L'omessa o carente motivazione della sentenza di primo grado non impone automaticamente la nullità e la trasmissione ex art. 604 c.p.p.: il giudice d'appello, nei limiti dei suoi poteri di piena cognizione, può integrare o redigere ex novo la motivazione.
- In cassazione i profili che costituiscono mera rivalutazione di merito o travisamento della prova sono, di norma, inammissibili: il ricorrente deve indicare specifici "atti del processo" e dimostrare incongruenze manifeste o errori logici evidenti che rendano manifestamente insostenibile la motivazione impugnata.
- Le impugnazioni proposte dal Pubblico Ministero su sentenze pronunciate prima di una modifica normativa restrittiva dell'impugnabilità possono essere ritenute ammissibili se la nuova norma non prevede effetti retroattivi o disposizioni transitorie.
- Ricorsi privi di autosufficienza argomentativa o basati su stralci non contestualizzati della prova testimoniale sono normalmente dichiarati inammissibili per genericità.
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