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Ordinanza

Ordinanza n. 95/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'accertamento: - del diritto del minore -OMISSIS- alla presa in carico in via diretta o indiretta per la terapia con metodologia ABA alla luce della L. 134/2015, con contestuale richiesta di risarcimento del danno;

Giustizia amministrativa202500247

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanza istruttoriaAzione di accertamento

Atto impugnato: Mancata presa in carico, diretta o indiretta, del minore per la terapia cognitivo-comportamentale con metodologia ABA

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto del minore, affetto da una patologia non divulgabile, a ricevere a carico del Servizio sanitario regionale la terapia cognitivo-comportamentale con metodologia ABA, con conseguente condanna dell’ASP alla presa in carico diretta o al rimborso delle spese sostenute presso professionisti privati. Hanno inoltre domandato il risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in euro 10.550,00 per le spese già sostenute, e del danno non patrimoniale subito dal minore e dai genitori. La controversia era stata preceduta da un’ordinanza cautelare del Tribunale di Locri, che aveva riconosciuto il diritto del minore a ricevere il trattamento ABA per 18 ore settimanali, e da una successiva sentenza dello stesso Tribunale che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. L’ASP ha eccepito il difetto di giurisdizione del TAR, ma il Collegio ha ritenuto, in via preliminare, che l’eccezione fosse preclusa dal giudicato esterno formatosi sulla sentenza del Tribunale di Locri, pronunciata anche nei confronti dell’ASP e non impugnata. Quanto al merito, il Collegio ha rilevato che la determinazione delle 18 ore settimanali contenuta nel provvedimento cautelare civile aveva natura equitativa e rispondeva all’urgenza della tutela, mentre le Raccomandazioni ISS del 2023 impongono che tipologia, modalità e intensità dell’intervento siano personalizzate e calibrate sulle caratteristiche cliniche e sul profilo di funzionamento del minore, escludendo trattamenti standardizzati.

La decisione

Il TAR non ha definito né in rito né nel merito le domande di accertamento e risarcimento. Ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio ai sensi dell’art. 67 c.p.a., affidandola a uno specialista in psichiatria e neuropsichiatria infantile. Il CTU dovrà accertare le condizioni cliniche del minore, esaminare le evidenze scientifiche e l’appropriatezza delle cure richieste, verificare l’inerenza della terapia rispetto alle condizioni cliniche e alle Linee guida vigenti e determinare, ove appropriata, la durata del trattamento ABA e il numero di ore settimanali necessarie. Sono stati fissati i termini per il giuramento, l’avvio delle operazioni peritali, la nomina dei consulenti di parte, lo scambio dello schema di relazione, le osservazioni e il deposito della relazione finale. L’anticipazione di euro 500,00, oltre accessori, è stata posta a carico dei ricorrenti. Ogni decisione sulle questioni di rito e di merito è stata riservata all’esito della CTU. È stata fissata l’udienza di discussione del merito per il 16 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 67 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre una consulenza tecnica d’ufficio; la norma è stata utilizzata per accertare le condizioni cliniche del minore e l’appropriatezza, l’inerenza e l’intensità del trattamento richiesto.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato insieme agli artt. 66 e 67 c.p.a. nell’ambito dell’attività istruttoria del giudizio.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato insieme agli artt. 65 e 67 c.p.a. nell’ambito dell’attività istruttoria del giudizio.

  • art. 193 c.p.c.

    Richiamato per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio, da rendere mediante dichiarazione sottoscritta con firma digitale.

  • art. 700 c.p.c.

    Indicato quale base dell’azione cautelare precedentemente proposta davanti al Tribunale di Locri.

  • L. 134/2015

    Richiamata dai ricorrenti quale fondamento del diritto del minore alla presa in carico per la terapia con metodologia ABA.

  • Raccomandazioni ISS 2023

    tipologia, modalità ed intensità dell’intervento terapeutico ... siano “personalizzati e calibrati sulle caratteristiche cliniche e sul profilo di funzionamento, tenendo conto dell’età e dei molteplici contesti di implementazione educativo sanitario e familiare” del minore

    Le modalità e l’intensità del trattamento devono essere individualizzate in base alle condizioni cliniche e al profilo di funzionamento del minore; non è sufficiente applicare un trattamento standardizzato.

  • Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, in particolare, per giustificare l’oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Richiamato per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando la domanda riguarda il diritto di un minore a ricevere prestazioni sanitarie o riabilitative, la tipologia, le modalità e l’intensità del trattamento devono essere determinate in modo personalizzato sulla base delle condizioni cliniche e del profilo di funzionamento del paziente, senza automatismi o standardizzazioni.
  • La quantificazione delle ore di terapia stabilita in sede cautelare, con valutazione equitativa dettata dall’urgenza, non esonera il giudice del merito dall’accertare, mediante adeguata istruttoria tecnica, la durata e l’intensità del trattamento effettivamente appropriato.
  • La consulenza tecnica d’ufficio è ammissibile e necessaria quando la decisione sulla presa in carico sanitaria dipende dall’accertamento dello stato clinico del paziente, dall’appropriatezza scientifica della terapia e dalla sua inerenza rispetto alle patologie accertate.
  • Il giudicato esterno sulla giurisdizione formatosi con una sentenza passata in giudicato è opponibile alla parte che ne sia stata destinataria e che avrebbe potuto impugnarla; tale parte non può rimettere in discussione la questione di giurisdizione in un successivo giudizio tra le medesime parti.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieIstruttoria processuale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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