Cassazione Penale, Ordinanza n. 19734/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La decisione sul patteggiamento resta ferma; non emerge una modifica del trattamento sanzionatorio né un proscioglimento.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, nei cui confronti era stata applicata la pena concordata ex art. 444 c.p.p. con sentenza del GIP del Tribunale di Perugia, ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo di vizio di motivazione. Ha lamentato che il provvedimento non avesse indicato le ragioni dell'esclusione di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che il motivo era generico e non specifico, perché non indicava quali elementi fattuali avrebbero imposto una verifica su eventuali cause di non punibilità, né una diversa qualificazione del fatto o una pena più mite; inoltre, le censure risultavano estranee ai casi deducibili in cassazione avverso il patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. I fatti richiamati nel provvedimento impugnato descrivono la detenzione, a bordo di un veicolo condotto dall'imputato, di una ingente quantità di cocaina, pari a 15.053,7 kg, da cui erano ricavabili 86.441 dosi medie singole, in relazione ai reati di cui all'art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 309/1990.
Norme richiamate
art. 444 e ss. cod. proc. pen.
richiamato come base della pena concordata applicata all'imputato
la Corte esclude che il ricorso abbia dedotto specificamente elementi idonei a imporre il proscioglimento immediato
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
richiamato come limite oggettivo ai motivi deducibili avverso la sentenza di patteggiamento
art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990
artt. 73, comma 1 e 1 bis, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice per i fatti di detenzione di cocaina contestati e definiti con patteggiamento
condanna ... alla somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende
non citato espressamente nel testo, ma il dispositivo applica la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, le doglianze devono essere specifiche e ancorate a concreti elementi fattuali che rendano necessario verificare l'eventuale ricorrenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. o altri profili deducibili nei limiti di legge.
- Non è ammissibile un motivo che si limiti a denunciare in modo astratto la mancata esplicitazione delle ragioni del mancato proscioglimento, senza indicare quali elementi del processo avrebbero imposto tale verifica.
- Le censure proposte contro il patteggiamento devono rientrare nel catalogo dei motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; se estranee a tale perimetro, il ricorso è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per profili imputabili alla parte, la Corte condanna il ricorrente anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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