Cassazione Penale, Sentenza n. 23147/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello con due motivi: 1) violazione di legge (art. 640 cod. pen.) e vizio di motivazione rispetto all'affermazione di responsabilità per truffa, sostenendo che la condanna si fonda sulla mera intestazione della carta Postepay e senza adeguata valutazione di elementi contrari (utenza telefonica non intestata al Brindisi, uso della carta in altre truffe, collaborazione per estinzione della carta, ecc.), nonché in relazione all'ipotesi di concorso nel reato; 2) violazione di legge (art. 165 cod. pen.) e vizio di motivazione per avere la Corte di appello subordinato la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale senza valutare le condizioni economiche del condannato, nonostante l'indicazione di ammissione al gratuito patrocinio e di condizioni di indigenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile e non consentito il primo motivo per difetto di specificità e perché attiene a profili di merito (valutazione dei mezzi di prova nella doppia conforme), confermando l'affermazione di responsabilità come irrevocabile. Ha invece accolto il secondo motivo: la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente all'applicazione dell'art. 165 cod. pen. perché la Corte di appello, aderendo a un indirizzo giurisprudenziale superato, non ha svolto la necessaria valutazione, almeno sommaria, delle condizioni economiche del condannato prima di subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale. Rinvia la causa per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte di appello di Genova.
Norme richiamate
Norma del reato di truffa, richiamata in relazione alla contestazione della condanna; dalla motivazione emerge che la Corte di merito ha ritenuto adeguata la valutazione probatoria nonostante le censure difensive.
Norma sulla sospensione condizionale della pena: il Collegio interpreta che il giudice che subordina il beneficio all'adempimento di obblighi risarcitori è tenuto a valutare, motivando anche sommariamente, le reali condizioni economiche del condannato per verificare la concreta possibilità di adempiere entro il termine fissato.
art. 581, comma 1 e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamati in relazione all'ammissibilità del ricorso per cassazione: occorre specificità delle censure; il primo motivo è stato ritenuto riproduttivo delle censure già dedotte in appello e quindi carente di specificità.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma sui motivi di cassazione utilizzabili per travisamento della prova: il Collegio ricorda che in caso di "doppia conforme" il travisamento può essere impugnato in cassazione solo se il ricorrente dimostra che la valutazione erronea ha introdotto nella motivazione di secondo grado un dato probatorio nuovo o inesistente.
Massime di principio
- In materia di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di somme risarcitorie, il giudice che dispone la subordinazione deve valutare e motivare, anche sinteticamente, le condizioni economiche del condannato per verificare la concreta capacità di adempimento; l'omissione di tale verifica può determinare annullamento della disposizione.
- Se il condannato ha elementi nel fascicolo che indicano possibile indigenza (es. decreto di ammissione al gratuito patrocinio, dichiarazioni dei redditi, convivenza con soggetti disoccupati), tali elementi sollecitano il dovere di accertamento del giudice e una motivazione specifica.
- In caso di doppia conforme (sentenza di primo grado e conferma in appello), le censure sulla valutazione della prova sono, di regola, questioni di merito; in cassazione è possibile dedurre travisamento della prova solo con specifica indicazione che la motivazione di secondo grado ha introdotto o utilizzato un elemento probatorio inesistente o valutato erroneamente per la prima volta.
- Per rendere efficace una impugnazione sulla subordinazione della sospensione alla provvisionale è utile documentare già in primo grado o in appello la propria situazione economica (attestazioni di reddito, provvedimenti di gratuito patrocinio, certificazioni di disoccupazione) e chiedere espressamente che il giudice si pronunci sulle possibilità di pagamento.
- Se la sospensione viene subordinata al pagamento e successivamente si verifica l'impossibilità di adempiere, il condannato può sollevare la questione in sede di incidente di esecuzione per ottenere la revoca della sospensione o la revisione delle condizioni.
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