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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30976/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La lite origina dall'impugnazione di un testamento olografo del 17 aprile 2009 con il quale il de cuius aveva istituito eredi universali due soggetti. Alcuni eredi legittimi avevano chiesto e ottenuto in primo grado la dichiarazione di nullità del testamento, con conseguente condanna degli istituiti eredi alla restituzione dei beni mobili, al rilascio degli immobili e alla restituzione delle somme prelevate da un conto corrente postale intestato al defunto. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, valorizzando la CTU grafologica, che aveva rilevato gravi anomalie e discrasie tra la scheda testamentaria e scritture sicuramente riferibili al de cuius, ritenendo non decisive le prove testimoniali richieste dagli appellanti e non necessaria la rinnovazione della consulenza. I ricorrenti hanno censurato la sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la Corte avesse recepito acriticamente la CTU e trascurato le prove testimoniali richieste; con il secondo motivo hanno denunciato violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente o comunque insufficiente sul diniego di ammissione delle prove e sulla mancata rinnovazione della CTU.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi perché le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità. Ha precisato che la violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia giudicato in modo espresso o implicito contro la regola legale, non già quando attribuisca maggiore forza ad alcune prove rispetto ad altre. Ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata conteneva una motivazione ampia e analitica, idonea a superare il minimo costituzionale, con specifica confutazione delle critiche alla CTU e spiegazione della non decisività delle prove testimoniali. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese in favore del controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    "... abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti ..."

    La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte dalle parti o si pone in contrasto con la regola legale; non basta contestare il diverso peso attribuito alle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione comparativa delle prove rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito; in cassazione non è censurabile come violazione di legge la mera scelta di attribuire maggiore forza ad alcune prove.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla lesione del diritto di difesa, ma non ritenuto violato.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla motivazione e sul giusto processo, ma non ritenuto violato.

  • art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è sufficiente se consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; nella specie la Corte ha ritenuto la motivazione ampiamente adeguata.

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare violazioni di legge, ma le doglianze sono state qualificate come richieste di rivalutazione del merito.

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    La censura sulla motivazione è scrutinabile nei ristretti limiti del vizio motivazionale ancora ammissibile dopo la riforma.

  • art. 217, co. 2, c.p.c.

    Richiamato in relazione ai limiti dell'operato del consulente tecnico nell'utilizzo delle scritture di comparazione.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 relativo all'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o comunque al di fuori dei poteri officiosi; non è sufficiente lamentare che il giudice abbia preferito alcune prove ad altre.
  • In cassazione non è consentito trasformare le censure sulle violazioni di legge in richieste di nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie.
  • La consulenza tecnica d'ufficio può essere posta a base della decisione se il giudice ne controlli criticamente le conclusioni e dia conto, con motivazione specifica, delle ragioni per cui le contestazioni delle parti non le superano.
  • La mancata ammissione di prove testimoniali non integra vizio di motivazione quando il giudice spieghi che, anche se provati, i fatti dedotti non sarebbero decisivi ai fini della soluzione della controversia.
  • La motivazione della sentenza è sufficiente quando rende comprensibile il percorso logico seguito e confuta in modo analitico le doglianze delle parti, anche se la parte non la ritenga condivisibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTestamentoProve
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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