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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01396/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l’opposizione proposta dal Pubblico Ministero avverso un decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorso per cassazione deduceva due censure: con il primo motivo si lamentava che il provvedimento di liquidazione non fosse mai stato notificato o comunicato al ricorrente e che, quindi, il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto tardiva l’opposizione senza prova dell’effettiva trasmissione del fascicolo all’ufficio competente della Procura; con il secondo motivo si contestava che non fosse stata considerata l’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili della Procura, secondo cui nessuna comunicazione telematica o cartacea del provvedimento era mai pervenuta dalla cancelleria del Tribunale civile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, che il ricorso difettava dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, vizio che da solo ne determinava l’inammissibilità. In ogni caso, ha ritenuto inammissibili anche le censure nel merito, osservando che la comunicazione del provvedimento poteva ritenersi validamente avvenuta anche in forma equipollente, purché idonea a garantire l’effettiva conoscenza da parte del destinatario. Il Tribunale aveva accertato che il fascicolo risultava annotato con la dicitura "al visto PM" in una certa data, da cui aveva desunto l’ingresso del provvedimento nella sfera di conoscibilità del Pubblico Ministero; inoltre, l’opposizione era stata proposta oltre il termine di 30 giorni e comunque oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. La Corte ha quindi confermato la tardività dell’impugnazione e ha disposto nulla sulle spese, sia per la natura soggettiva del ricorrente sia per la mancata difesa della parte intimata; ha infine dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.

    consente la definizione camerale con proposta del relatore, poi condivisa dal collegio.

  • art. 136 c.p.c.

    la comunicazione del provvedimento può essere effettuata anche in modo equipollente rispetto alle forme ordinarie, purché ne derivi effettiva conoscenza.

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato nel combinato disposto con l’art. 136 c.p.c. quale parametro formale della comunicazione equipollente.

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo di impugnazione si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio e rende tardiva l’opposizione proposta oltre il semestre, oltre al termine breve indicato dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando manca l’esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta per consentire alla Corte la comprensione immediata della vicenda processuale.
  • La comunicazione di un provvedimento può essere validamente realizzata anche con modalità equipollenti a quelle formali, purché sia assicurata l’effettiva conoscenza del destinatario.
  • Quando il giudice di merito accerta che il provvedimento è entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario in una certa data, l’impugnazione proposta oltre il termine di legge è tardiva.
  • Il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio in difetto di notificazione o comunicazione idonea a far decorrere il termine breve.
  • La Procura della Repubblica, quale organo propulsore dell’attività giurisdizionale, non può essere condannata alle spese processuali anche in caso di soccombenza nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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