Cassazione Penale, Sentenza n. 25282/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la conferma della condanna per i delitti di estorsione aggravata e tentato incendio. Il difensore deduceva violazione di norme penali (artt. 43, 629, 393 c.p.) e dell'art. 521 c.p.p., sostenendo che la qualificazione del fatto come estorsione si fondava su una presunta finalità illecita (la promessa da parte della persona offesa di procacciare fornitori di cocaina) che non era contenuta nel capo di imputazione e non risultava provata; inoltre si contestava la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza e l'impossibilità per l'imputato di svolgere adeguata difesa rispetto a quella emergenza probatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che i giudici di merito si siano limitati a valorizzare una circostanza già emersa nelle indagini e confermata in dibattimento, per la quale l'imputato ha potuto difendersi; non si è configurata un'alterazione eterogenea del fatto tale da violare il principio di correlazione. In via alternativa, la sussunzione del fatto nell'art. 629 c.p. (estorsione) è stata ritenuta corretta anche alla luce delle minacce dirette a un terzo (minaccia di incendio dell'autovettura del padre), circostanza che integra l'estorsione quando serve a costringere il debitore ad adempiere. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Riferimento procedurale: la trattazione si è svolta con contraddittorio cartolare ai sensi della norma; la Corte ha proceduto sulla base degli atti così come consentito dalla disposizione.
art. 629 cod.pen. (estorsione)
La Corte ha interpretato l'art. 629 nel senso che l'estorsione può configurarsi anche quando la pretesa venga imposta con minacce dirette a un terzo estraneo al rapporto obbligatorio, per costringere il debitore ad adempiere; le minacce di incendio contro il veicolo del padre rientrano in tale novero.
art. 393 cod.pen. (qualificazione alternativa)
La norma è richiamata quale strumento per valutare la corretta sussunzione giuridica del fatto: i giudici di merito possono operare una diversa qualificazione quando le emergenze probatorie lo giustificano.
La deduzione difensiva richiamava questa norma, ma dal testo della sentenza non emerge una specifica interpretazione della Corte circa l'art. 43; la Cassazione non ha ritenuto fondata la censura collegata.
art. 521 cod.proc.pen. (principio di correlazione)
La Corte ha applicato il principio di correlazione valutando che non si è determinata un'eterogeneità tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, poiché la circostanza considerata era nota dalle indagini e confermata in dibattimento, e l'imputato ha avuto la possibilità di difendersi.
Massime di principio
- La qualificazione giuridica del fatto può essere diversa da quella indicata nel capo di imputazione quando la diversa ricostruzione discende in modo logico e prevedibile dalle risultanze investigative e dibattimentali già note all'imputato; in tal caso non si configura per forza una violazione del principio di correlazione.
- Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza è violato solo se la sentenza ricostruisce un fatto eterogeneo rispetto a quello contestato o se il capo d'imputazione non consente, neppure per via induttiva, di ricavare gli elementi del reato ritenuto; è rilevante che le emergenze probatorie siano state portate a conoscenza dell'imputato e oggetto di contestazione.
- L'estorsione può integrarsi anche quando le minacce sono rivolte a terzi al fine di costringere il debitore ad adempiere: la presenza di minacce che mirano a procurare un profitto ingiusto usando terzi rientra nel paradigma dell'art. 629 c.p.
- Se la qualificazione dell'azione si fonda su circostanze non contenute nell'imputazione, il difensore deve dimostrare che tali elementi non erano conoscibili o che hanno precluso la possibilità di difesa; diversamente, la mera valorizzazione di elementi emersi in indagine e confermati in dibattimento non è di per sé illegittima.
- In casi simili conviene sin dalle indagini preliminari e in dibattimento puntare a ottenere dettagli sull'origine e sulla funzione delle somme richieste (es. ricevute, patti, testimoni) e contestare l'esistenza di minacce o la loro direzione rispetto a terzi, poiché la presenza di documentazione che attesti la natura di prestito può essere determinante nella valutazione della responsabilità.
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