Cassazione Penale, Sentenza n. 36825/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (come amministratore di fatto della N.H. Consimm s.r.l.). Il ricorrente deduce: (i) inutilizzabilità delle dichiarazioni riportate nel processo verbale di accertamento redatto dall'Agenzia delle Entrate (per violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p. e per aver già a conoscenza della possibile rilevanza penale dei fatti); (ii) inutilizzabilità dei riconoscimenti fotografici contenuti nel medesimo verbale, poiché gli autori non sono stati sentiti in dibattimento; (iii) vizio di motivazione nella ritenuta sussistenza della qualifica di amministratore di fatto (sostiene di avere solo "movimentato" i conti persuaso dal vero dominus Paduano e di non avere consapevolezza di fini distrattivi).
La decisione
Il giudice di legittimità ha rigettato il ricorso: è stato ritenuto infondato. La Corte ha confermato che la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 223 in relazione all'art. 216, comma 1, n.1 legge fallimentare) è fondata su elementi obiettivi e incontestati (documentazione bancaria che attesta le distrazioni per complessivi €283.976,34 e le dichiarazioni spontanee dell'imputato che non hanno negato la materialità dei prelievi). Le eccezioni di inutilizzabilità del verbale dell'Agenzia delle Entrate e dei riconoscimenti fotografici non hanno inciso sul convincimento dei giudici perché non costituivano fonti decisive. La doglianza circa la mancata consapevolezza degli scopi distrattivi è risultata generica e non ha scalfito la motivazione che mostra il controllo continuativo dei conti da parte del ricorrente. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 223 c.p. in relazione all'art. 216, comma 1, n.1 legge fallimentare
La condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale è stata ritenuta integrata dalla distrazione di somme attraverso operazioni sui conti societari; la prova è fondata soprattutto sulla documentazione bancaria che attesta i trasferimenti verso l'imputato, la moglie e società a lui riconducibili.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per inquadrare il motivo di cassazione (vizio di motivazione/inutilizzabilità di atti). La Corte ha ritenuto il motivo infondato perché gli elementi impugnati non risultavano decisivi nel giudizio.
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente per sostenere l'inutilizzabilità del processo verbale di accertamento dell'Agenzia delle Entrate. La Corte ha ritenuto che, anche qualora alcuni passi del verbale fossero controversi, i dati oggettivi e documentali estratti (in particolare la documentazione bancaria) costituivano prova autonoma e decisiva, riducendo l'incidenza di eventuali illecite utilizzazioni del verbale.
Massime di principio
- La prova documentale bancaria costituisce spesso il nucleo probatorio decisivo nelle ipotesi di distrazione di risorse societarie: se i movimenti risultano dagli estratti conto e non sono contestati, è difficile per la difesa neutralizzarli con censure di secondaria rilevanza.
- Le dichiarazioni contenute in verbali amministrativi (es. accertamenti dell'Agenzia delle Entrate) possono essere utilizzate in dibattimento soprattutto per i dati oggettivi che certificano fatti materiali; per ottenerne l'esclusione occorre dimostrare che l'intero atto sia privo di qualsiasi attendibilità o che la sua utilizzazione abbia violato garanzie proceduralmente rilevanti in modo decisivo per la sentenza.
- I riconoscimenti o le indicazioni contenute in atti extracortesiani perdono forza probatoria se non confermate in dibattimento: se però non costituiscono la base esclusiva della decisione, la loro eventuale inutilizzabilità non travolge l'intero impianto probatorio.
- La qualifica di "amministratore di fatto" si valuta sulla base del concreto potere di disporre continuativamente delle risorse e della gestione societaria (uso personale del conto, firma, disponibilità di ufficio, ruolo nelle società collegate), non solo sulla titolarità formale. La semplice affermazione di essere stato "persuaso" da un terzo non è sufficiente a escludere la responsabilità se esistono elementi oggettivi che dimostrano il controllo e l'utilizzo autonomo delle risorse.
- Per contestare efficacemente una condanna fondata su elementi documentali oggettivi, la difesa deve proporre una controprova concreta o argomentazioni specifiche che mettano in discussione la relazione causale tra i movimenti bancari e l'illecito addebito, non limitarsi ad asserzioni generiche di inconsapevolezza.
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