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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21131/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in conseguenza della domanda di definizione della controversia risultata regolare ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018. Non è stata pronunciata alcuna decisione sul merito delle questioni iniziali. Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 546/1992.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva riqualificato un'operazione societaria (costituzione di nuova società e conferimento di ramo d'azienda) come cessione di azienda e aveva notificato avviso di liquidazione per maggior imposta di registro. La società ha impugnato l'avviso: il giudice di primo grado ha accolto il ricorso. L'Agenzia ha proposto appello; la CTR del Veneto ha accolto l'appello ritenendo nullo l'avviso per omessa indicazione degli estremi dell'atto riqualificato. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione (due motivi). Durante il corso del procedimento in Cassazione l'Agenzia ha comunicato che il contribuente aveva presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018, regolarmente accolta dalla Direzione Provinciale di Treviso, e ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 6.

Norme richiamate

  • d.l. 119/2018, art. 6

    La presentazione e l'accoglimento di una domanda di definizione della controversia ai sensi di tale norma determina, se regolare, l'estinzione del giudizio pendente sulla medesima materia, con cessazione della controversia.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 46 comma 3

    La norma consente al giudice di compensare le spese processuali; la Corte ha applicato questa previsione compensando le spese del giudizio estinto.

Massime di principio

  • La presentazione e la regolare ammissione di una domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/2018 determina l'estinzione del giudizio pendente sulla stessa controversia: il processo si chiude senza pronuncia sul merito.
  • L'estinzione per definizione della controversia comporta generalmente la cessazione della materia del contendere, rendendo ininfluente qualsiasi decisione preliminare o di merito già resa nei gradi inferiori.
  • In caso di estinzione del giudizio il giudice può compensare le spese processuali (art. 46, comma 3, D.Lgs. 546/1992), pertanto le parti possono non sostenere l'onere delle spese processuali finali.
  • Per ottenere l'estinzione occorre cura formale: la comunicazione della definizione deve risultare agli atti (es. nota di registro con indicazione della regolarità della domanda); la parte che invoca l'estinzione deve depositare tale documentazione in giudizio.
  • Se si è interessati alla definizione della controversia è opportuno valutare costi/benefici: l'estinzione evita un pronunciamento sul merito che potrebbe essere favorevole o sfavorevole, ma pone fine alla possibilità di ottenere una pronuncia sostanziale sulla nullità o fondatezza dell'atto impugnato.

Testo integrale

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