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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19902/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi; conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'inammissibilità, al versamento di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva solo ridotto la pena ma confermato la responsabilità per furto aggravato. Il primo motivo di entrambi i ricorsi contestava la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p. e, per uno dei ricorrenti, anche il mancato riconoscimento dell'errore di fatto ai sensi dell'art. 47 c.p.; veniva inoltre prospettata l'improcedibilità per difetto di querela. Il secondo motivo del ricorso di uno dei due imputati censurava la determinazione del trattamento sanzionatorio. L'altro ricorrente deduceva anche la mancata applicazione della causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze si risolvevano in una mera riproposizione delle censure già svolte in appello, con diversa ricostruzione dei fatti e senza effettiva deduzione di travisamento della prova; ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la tesi della mancanza di querela, poiché l'aggravante della destinazione a pubblico servizio del bene sottratto comportava la procedibilità d'ufficio. Quanto alla pena, ha ritenuto congrua e logicamente motivata la valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. Infine, ha dichiarato inammissibile la questione sull'art. 131-bis c.p. perché nuova in cassazione e non devoluta specificamente al giudice di appello.

Norme richiamate

  • art. 625, n. 7 c.p.

    L'aggravante della destinazione a pubblico servizio dell'oggetto del furto rende il reato procedibile d'ufficio e rende infondata la deduzione di improcedibilità per difetto di querela.

  • art. 47 c.p.

    La censura sul presunto errore di fatto non è stata ritenuta sorretta da una reale deduzione di travisamento della prova, ma si è risolta in una diversa ricostruzione fattuale.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione del trattamento sanzionatorio è stata ritenuta sorretta da una motivazione logica e conforme ai criteri legali, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    La questione della particolare tenuità del fatto è stata dichiarata inammissibile perché nuova in cassazione e non specificamente devoluta al giudice di appello.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    In cassazione non possono essere dedotte questioni non specificamente devolute al giudice di appello, salvo che siano rilevabili d'ufficio o non deducibili prima.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una nuova discussione sul merito dei fatti quando le censure si limitano a riproporre quelle già respinte in appello senza individuare specifici vizi di legittimità o un reale travisamento della prova.
  • La deduzione di improcedibilità per mancanza di querela è infondata quando il fatto integra una fattispecie aggravata che comporta la procedibilità d'ufficio.
  • La determinazione della pena è incensurabile in cassazione se il giudice di merito ha indicato, in modo logico e conforme all'art. 133 c.p., gli elementi valutati nell'esercizio del potere discrezionale.
  • Le questioni non devolute con specificità al giudice di appello non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione, salvo i casi di rilevabilità d'ufficio o di impossibilità di deduzione precedente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., incluse spese processuali e somma alla Cassa delle ammende in caso di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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