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Sentenza

Sentenza del 22/12/2016 n. 26706 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la riliquidazione dell'imposta applicata sull'indennità di buonuscita percepita dal contribuente a decorrere dal 1° gennaio 1980, secondo i criteri più favorevoli introdotti dalla Legge n. 482 del 1985. La Commissione Tributaria Centrale aveva ritenuto sufficiente, per beneficiare della riliquidazione, che alla data di entrata in vigore della legge fosse pendente un giudizio sulla richiesta di rimborso, senza che fosse necessario dimostrare il rispetto del termine decadenziale previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione per violazione delle norme sul processo tributario e sulla procedibilità del giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito la questione fiscale e ha dichiarato improcedibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia, pur avendo affermato che la sentenza impugnata le era stata notificata, ha depositato soltanto una copia autentica della sentenza senza la relata di notificazione e non ha successivamente prodotto tale relata. La mancanza della prova della notificazione ha impedito alla Corte di verificare la tempestività del ricorso. Non è stata disposta alcuna condanna alle spese, poiché il contribuente è rimasto intimato e non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • Legge n. 482 del 1985, artt. 4 e 5

    Ai fini della riliquidazione dell'imposta secondo i criteri più favorevoli, è sufficiente che alla data di entrata in vigore della legge sia pendente un giudizio relativo alla richiesta di rimborso.

    Secondo la decisione della Commissione Tributaria Centrale, la pendenza del giudizio alla data prevista dalla legge era sufficiente per accedere alla riliquidazione, senza necessità di dimostrare che l'istanza di rimborso fosse stata presentata entro il termine decadenziale dell'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973. La Corte di cassazione non ha però confermato né smentito questa interpretazione, poiché ha definito il ricorso per improcedibilità.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

    Prevede il termine decadenziale per la presentazione delle istanze di rimborso tributario. La sua applicabilità concreta alla vicenda non è stata esaminata dalla Corte di cassazione per ragioni processuali.

  • D.P.R. n. 636 del 1972, art. 17, come modificato dal D.P.R. n. 739 del 1981, art. 8

    È stato indicato dall'Agenzia delle Entrate come parametro normativo asseritamente violato, ma il relativo motivo non è stato esaminato nel merito a causa dell'improcedibilità del ricorso.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dall'Agenzia delle Entrate in relazione alle regole del processo tributario, ma non applicato nel merito dalla Corte, che ha deciso sulla base di un vizio di procedibilità del ricorso per cassazione.

  • Art. 360, comma 1, n. 9, c.p.c.

    Indicato dall'Agenzia delle Entrate quale fondamento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme processuali e tributarie.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se la sentenza impugnata è stata notificata, il ricorrente deve depositare la copia autentica completa della relata di notificazione, salvo che la notificazione sia contestata o non risulti comunque dagli atti. La mancata produzione può comportare l'improcedibilità del ricorso.
  • Gli adempimenti documentali e processuali sono autonomi rispetto alla fondatezza della pretesa nel merito: anche un ricorso potenzialmente fondato può essere dichiarato improcedibile senza esame della questione sostanziale.
  • Quando una decisione viene definita per improcedibilità, le interpretazioni della normativa fiscale contenute nei precedenti gradi di giudizio non devono essere considerate definitivamente confermate dalla Corte di cassazione.
  • In una controversia analoga, è essenziale verificare sia il rispetto dei termini per presentare l'istanza di rimborso sia la prova della pendenza del giudizio alla data rilevante, oltre alla completa documentazione delle notificazioni nel successivo giudizio di impugnazione.

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